Sospensione dal servizio per custodia cautelare ed esclusione del diritto alla retribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12077 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sospensione dal servizio conseguente a custodia cautelare o ad altra misura personale che renda impossibile la prestazione, non si configura un’ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza di procedimento penale, bensì un’impossibilità della prestazione per fatto del terzo, con perdita del diritto alla retribuzione per tutto il periodo di protrazione della misura. L’eventuale annullamento della misura, con efficacia ex tunc, non determina la restitutio in integrum del trattamento economico. Il credito dell’amministrazione per le somme indebitamente corrisposte è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, perché nell’indebito la periodicità delle erogazioni non anticipa la causa del credito.
Il Fatto
Una funzionaria addetta all’ufficio notifiche, in servizio presso una corte d’appello e poi presso un tribunale, era stata sottoposta a misura cautelare degli arresti domiciliari, poi annullata dalla Corte di cassazione con efficacia retroattiva. Il Presidente della corte d’appello, dopo averne disposto la sospensione dal servizio, ne aveva chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di amministrazione e di indennità integrativa nel periodo di sospensione.
La lavoratrice aveva impugnato quel provvedimento senza successo nei primi due gradi. La corte d’appello aveva confermato il rigetto, ravvisando un caso di impossibilità della prestazione per fatto non ascrivibile al datore, e aveva applicato la prescrizione decennale al credito restitutorio, condividendo i conteggi analitici dell’amministrazione. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali si deduceva la nullità della sentenza d’appello perché sottoscritta dal solo Presidente relatore ed estensore. La doglianza è inammissibile: il combinato disposto degli artt. 132, ultimo comma, e 276, ultimo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 118 e 119 disp. att. cod. proc. civ., consente la firma del solo Presidente quando questi assuma anche il ruolo di relatore, come nella specie pacificamente avvenuto.
Il terzo motivo, articolato, è dichiarato in più punti inammissibile e nel resto infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il controllo resta circoscritto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost., che la sentenza impugnata rispetta.
La Corte richiama quindi la doppia conforme, che preclude il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ricorrendo non solo quando la decisione d’appello sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo, senza che rilevi l’aggiunta di argomenti ulteriori (Cass. Sez. 6-2 n. 7724 del 2022). Restano così precluse anche la censura di travisamento della prova (Cass. Sez. U n. 5792 del 2024) e le doglianze sulla quantificazione del credito, che reiterano argomenti già disattesi (Cass. Sez. 1 n. 22478 del 2018).
Nel merito, la Corte conferma che la reintegrazione del trattamento economico non opera quando la sospensione sia resa necessaria da una misura cautelare che impedisce la prestazione (Cass. Sez. L n. 989 del 2024). Quanto alla prescrizione, la ripetizione di indebito per somme erogate periodicamente a titolo di retribuzione è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., perché nell’indebito la periodicità deriva dalle singole erogazioni non dovute (Cass. Sez. L n. 28436 del 2019). Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.