Deposito della relata di notifica ed improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 20237 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impone al ricorrente di depositare, nel termine di venti giorni stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. La mancanza della relazione di notificazione, ove non riparata nel termine perentorio, determina l’improcedibilità del ricorso, che deve essere rilevata d’ufficio. La sanzione non è esclusa dalla mancata contestazione della controricorrente, perché essa presidia con efficacia sanzionatoria l’omissione di un adempimento funzionale alla verifica della tempestività dell’impugnazione e del formarsi del giudicato. L’improcedibilità non sussiste, invece, quando il ricorso sia notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un condominio ottiene decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per oneri condominiali insoluti riferiti ad alcuni box. La condomina propone opposizione e il Tribunale di Roma la respinge, richiamandosi tra l’altro a un giudicato formatosi inter partes e affermando che, ai fini dell’obbligo di pagamento, rileva chi fosse proprietario, ancorché formalmente, all’epoca dell’approvazione delle delibere.

La soccombente ricorre per cassazione con un motivo, deducendo violazione di plurime norme processuali e l’inesistenza della pretesa creditoria. Il condominio resiste con controricorso. Il ricorso viene notificato il 13 febbraio 2020, mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 16 dicembre 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via assorbente una questione di procedibilità. Il ricorrente ha dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non ha depositato unitamente al ricorso la copia notificata della sentenza stessa, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..

Nel fascicolo di ufficio e in quello della ricorrente si rinvengono solo copie autentiche della sentenza, nessuna delle quali corredata della relazione di notificazione. Il tenore del ricorso indica fra le produzioni la copia autentica, ma senza traccia della relata. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale e impegna la parte a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare copia munita di relata, senza possibilità di riparare mediante la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.. Nello stesso senso sono richiamate Cass. n. 15832 del 2021 e Cass. nn. 14790 e 19475 del 2024.

Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, perché l’improcedibilità trova ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo (richiamate Sezioni Unite n. 9005 del 2009, n. 10648 del 2017 e n. 21349 del 2022).

Il Collegio precisa che il temperamento operato dalle Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e n. 8312 del 2019 riguarda i soli casi di notificazione a mezzo PEC e di copie comunque depositate senza attestazione di conformità, con rilievo della non contestazione. Tale attenuazione non opera nella specie, non essendo stata depositata neppure la copia della eventuale notificazione telematica (Cass. n. 28781 del 2024).

La Corte ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’obbligo di depositare la relata nel termine non costituisce impedimento sproporzionato al diritto di accesso a un tribunale ex art. 6 § 1 della Convenzione. Nella specie, la notifica del ricorso è avvenuta il 13 febbraio 2020, oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata del 10 dicembre 2019: non ricorre quindi l’ipotesi in cui l’improcedibilità è esclusa. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e con l’avviso sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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