Blocco borse di studio e retribuzione medici specializzandi: escluso ogni adeguamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 464 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato né nel lavoro parasubordinato, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica con la remunerazione prevista dalla legge; restano pertanto inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione. L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né a incremento per la variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, per effetto del blocco disposto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da numerose disposizioni legislative. La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa, costituendo mera codificazione delle precedenti direttive; l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257/1991.
Il Fatto
Un gruppo di medici, titolari di diplomi di specializzazione conseguiti tra il 1991 e il 2008, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, deducendo di aver percepito gli emolumenti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 senza gli incrementi annuali e le rideterminazioni triennali ivi previsti, rimasti inapplicati per effetto di blocchi normativi. Essi chiesero il risarcimento del danno per la tardiva trasposizione delle direttive comunitarie sulla formazione dei medici specialisti, nonché il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato con l’applicazione dei meccanismi di adeguamento o con l’applicazione del più favorevole regime del d.lgs. n. 368/1999. Il Tribunale di Roma rigettò le domande e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2265/2022, confermò il rigetto, condannando gli appellanti alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ha esaminato separatamente le censure. Il primo motivo del ricorso principale, concernente la violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost. per l’asserita applicazione del principio dello stare decisis, è stato dichiarato inammissibile: il giudice d’appello ha fondato la decisione sulle norme di legge, avendo richiamato l’orientamento di legittimità solo a conforto interpretativo. Il terzo motivo, sulla qualificazione dell’attività dello specializzando come lavoro subordinato, è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in forza del pacifico orientamento che esclude tale inquadramento e, conseguentemente, l’applicabilità dell’art. 36 Cost.
Il quarto motivo, relativo al diritto all’indicizzazione e alla rideterminazione triennale del trattamento, è stato rigettato nel merito. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, attuativo della direttiva n. 82/76/CEE, aveva previsto una borsa di studio con meccanismi di adeguamento, poi bloccati da una pluralità di interventi legislativi a partire dal 1992. Il d.lgs. n. 368/1999, di recepimento della direttiva n. 93/16/CE, ha istituito il contratto di formazione specialistica, operativo solo dall’anno accademico 2006-2007. La Suprema Corte ha ribadito che la direttiva n. 93/16/CE ha natura meramente compilativa e che l’inadempimento dello Stato è cessato già con il d.lgs. n. 257/1991, essendo rimessa al legislatore nazionale la determinazione discrezionale dell’adeguata remunerazione.
Quanto al congelamento degli adeguamenti, il Collegio ha dato continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, secondo cui l’importo delle borse di studio non è soggetto né a incremento per il costo della vita né ad adeguamento triennale, per effetto del blocco disposto dal d.l. n. 384/1992 e dalle leggi successive. Il quinto motivo è stato disatteso: il diniego del rinvio pregiudiziale non è censurabile, essendo tale potere facoltativo per il giudice di merito, e nella specie non sussiste incertezza interpretativa sul diritto dell’Unione. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per l’assorbimento dell’eccezione di legittimazione passiva e per l’incensurabilità della regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato, con motivazione conforme e con il richiamo all’irrilevanza della posizione della Commissione Europea espressa nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022 in causa C-590/20, relativa a soggetti iscritti in anni accademici anteriori al 1982-1983.
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Nota della Redazione
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