Il giudicato sui rapporti di durata resiste alle sopravvenienze normative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20257 del 19.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento di una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo. Il giudicato esplica pertanto la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Il giudicato esterno, provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi e la sua interpretazione è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue che l’intervenuta norma di interpretazione autentica non giustifica la riapertura del giudizio quando il giudicato formatosi ne abbia già escluso l’applicazione al rapporto dedotto.
Il Fatto
Il ricorrente, già lettore di madrelingua straniera presso una università, aveva ottenuto con verbale di conciliazione il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto e, in un successivo giudizio, la condanna dell’ateneo al pagamento delle differenze retributive maturate fino al 31 dicembre 2008, quantificate assumendo come riferimento il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. La sentenza di rinvio era passata in giudicato a seguito del rigetto del nuovo ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha quindi agito per ottenere l’applicazione del medesimo criterio anche per il periodo 2009-2017, in luogo dell’assegno ad personam corrisposto dall’università. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello ha riformato la decisione solo quanto agli interessi legali sulle differenze retributive successive al 31 dicembre 2008, escludendo il definitivo aggancio alla retribuzione del ricercatore confermato e ritenendo tardiva la domanda subordinata proposta solo in secondo grado. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e l’errata applicazione dell’art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010, oltre alla nullità della sentenza per errore di ricognizione del contenuto oggettivo delle prove. La Corte lo ritiene fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Il Collegio muove dal principio per cui il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi, con la conseguenza che la sua interpretazione segue l’esegesi delle norme e non quella degli atti e dei negozi giuridici, risultando perciò sindacabile in legittimità l’eventuale errore interpretativo sotto il profilo della violazione di legge, come affermato da Sezioni Unite n. 11501 del 2008 e, in senso conforme, da Sez. III n. 30838 del 2018.
Dall’ordinanza n. 17274 del 2016 emerge che il motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2152 del 2013 era stato ritenuto inammissibile perché non censurava il passaggio in cui la Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 26 citato in ragione del consolidamento della situazione antecedente al 1° novembre 1994. La decisione del 2013 è dunque passata in giudicato nella parte in cui ha espressamente negato l’applicazione della norma di interpretazione autentica anche al periodo successivo, poiché il consolidamento della situazione anteriore impediva di qualificare il rapporto come oggetto di giudizio in corso.
La Corte reputa quindi non conforme al canone dell’interpretazione letterale il convincimento della sentenza impugnata, secondo cui le pronunce precedenti avevano escluso la norma solo in relazione all’eccezione di estinzione ope legis del giudizio, senza affrontare la portata sostanziale della disposizione. L’accertamento compiuto nel giudizio concluso con il giudicato riguardava proprio l’inapplicabilità dell’art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010 al rapporto dedotto.
Trova così applicazione il principio, già espresso in tema di lettori da Sez. L. n. 20765 del 2018, secondo cui il giudicato relativo a rapporti di durata esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con il solo limite di una sopravvenienza che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Alla data di definizione del giudizio di rinvio la norma di interpretazione autentica era già intervenuta e la Corte di merito ne aveva inequivocabilmente escluso l’applicazione. La sentenza è cassata in relazione al primo motivo, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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