Rivalutazione contributiva amianto e limite dei quaranta anni di contribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11745 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto non attribuisce alcun diritto alla riliquidazione della pensione quando il pensionato abbia già maturato la massima anzianità contributiva: in tal caso l’applicazione del coefficiente moltiplicatore non produce né un vantaggio ai fini dell’anticipazione dell’accesso al trattamento né un incremento della sua misura. Il beneficio, di natura compensativa-risarcitoria, non consente di computare una contribuzione eccedente il limite legale di quaranta anni di contribuzione massima utile. Il giudicato sul solo an del beneficio non preclude la verifica delle modalità di computo. L’esonero dalle spese processuali, dichiarato personalmente dalla parte, è rituale se conforme all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento della maggiorazione contributiva per l’esposizione qualificata all’amianto, chiedendo poi la riliquidazione della pensione. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Istituto, aveva respinto la domanda sul rilievo che al pensionato era già stata computata la massima anzianità contributiva, con conseguente assenza di ulteriori incrementi del rateo, e lo aveva condannato alla rifusione delle spese del doppio grado per difetto di una rituale dichiarazione di esonero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, dell’art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003 e dell’art. 2909 cod. civ.. Ha confermato il principio, già affermato da Cass. n. 13870 del 2015, che la rivalutazione contributiva amianto ha la funzione di favorire l’allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbìgene, incidendo sulla sussistenza o sulla misura del diritto a pensione. Il beneficio non ha ragione di essere per chi abbia già maturato la massima anzianità contributiva, non potendo conseguire né l’anticipazione dell’accesso né l’incremento del trattamento. La Corte ha richiamato la sentenza Corte cost. n. 290 del 2010 e la successiva Cass. n. 30625 del 2024, secondo cui la maturazione del diritto alla rivalutazione non implica che la pensione debba essere riliquidata oltre il limite di legge.
Quanto al dedotto giudicato sul beneficio, il Collegio ha precisato che esso ha un contenuto generico, limitato all’an, e non contiene alcuna specificazione sulle modalità di computo, sicché non preclude la verifica relativa all’applicazione del tetto dei quaranta anni di contribuzione massima utile, come già affermato da Cass. n. 528 del 2023. Il richiamo al principio di “neutralizzazione” della contribuzione versata dopo il perfezionamento dei requisiti è stato giudicato non pertinente, concernendo la contribuzione pregiudizievole e non l’ipotesi in cui sia già stata riconosciuta l’integrale anzianità.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, censurante la sentenza per aver disconosciuto la ritualità della dichiarazione di esonero. Le dichiarazioni acquisite al processo, concernenti entrambi i gradi di merito, risultavano corredate dalla personale assunzione di responsabilità della parte ed erano conformi alle prescrizioni essenziali dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come già interpretate da Cass. n. 40400 del 2021.
In accoglimento parziale del ricorso, la sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, le spese del doppio grado sono state dichiarate irripetibili, con compensazione di quelle del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.