Illegittima la modifica del compenso dell’amministratore senza delibera assembleare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18603 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge, miri a una rivalutazione del merito, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di appello. La denuncia di vizio motivazionale è preclusa in caso di doppia conforme ex art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., salvo che la sentenza impugnata non si sia discostata dal ragionamento del primo giudice. Le censure che non colgono il decisum e che non rispettano gli oneri di specificità di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ. sono altresì inammissibili.

Il Fatto

Il lavoratore ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ridotto le somme dovutegli dall’erede del proprio datore di lavoro. La vicenda traeva origine dalla dedotta unicità di un rapporto di lavoro domestico, proseguito senza soluzione di continuità prima alle dipendenze di un coniuge e, dopo il suo decesso, dell’altro, con la conseguente richiesta di differenze retributive e TFR per l’intero periodo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta unicità del rapporto, sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sulla mancata escussione di un teste e sulla rinuncia alla prescrizione da parte dell’erede. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto come motivo misto e, comunque, precluso dalla doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle decisioni di merito. La Suprema Corte ha altresì ribadito che il sindacato sulla motivazione è circoscritto al solo “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., non ravvisabile nel caso di specie.

I motivi dal secondo al quinto, trattati congiuntamente, sono stati giudicati inammissibili perché tendenti a una rilettura delle risultanze istruttorie, non cogliendo il decisum della sentenza impugnata che aveva accertato l’esistenza di due distinti rapporti di lavoro. La Corte ha precisato che il mancato pagamento del TFR alla morte del primo datore e il pagamento di una somma a tale titolo da parte dell’erede non sono elementi sufficienti a configurare una rinuncia tacita alla prescrizione, essendo stato quel pagamento riferito al secondo rapporto. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto e localizzato i documenti tardivamente prodotti. Il settimo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per la sua genericità, non essendosi confrontato con la statuizione della Corte territoriale che aveva valorizzato la mancata citazione del teste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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