Compenso dei componenti del CPGT: la Cassazione rimette la causa in pubblica udienza per il principio di non cumulabilità (Cass. civ. Sez. L n. 24068 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, vige il principio di non cumulabilità, per cui non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello già percepito in difetto di espressa previsione normativa. La questione della omnicomprensività del trattamento economico spettante ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), non ancora affrontata espressamente dalla Cassazione, richiede, per la sua novità e rilevanza, la trattazione in pubblica udienza.
Il Fatto
Il MEF ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato la decisione di primo grado. Il giudice di appello aveva ritenuto spettante al componente del CPGT, Giovanni Garganese, il compenso fisso previsto per i giudici tributari in ruolo, oltre a quello variabile, escludendo che operasse un tetto massimo cumulativo. Il MEF sostiene invece che il trattamento economico sia omnicomprensivo, e che il riconoscimento del compenso fisso comporterebbe la violazione del divieto di duplicazione e il superamento dei limiti normativi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il motivo di ricorso solleva una questione nuova, non ancora espressamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità: se il trattamento economico dei membri del CPGT sia omnicomprensivo, ovvero se ad essi spetti tanto il compenso fisso quanto quello variabile.
Il MEF richiama il principio di non cumulabilità dei compensi pubblici, affermato da Cass., sez. I, 4 aprile 2024, n. 8873, secondo cui, in difetto di espressa previsione normativa, non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello già percepito. La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che il compenso fisso spettasse di diritto e che il limite massimo si applicasse solo alla parte variabile.
La questione coinvolge l’interpretazione degli artt. 13 e 27 del D.Lgs. n. 545/1992 e dei commi 310 e 311 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, nonché il principio di autonomia contabile del CPGT. La Cassazione ritiene che, data la novità e la rilevanza della questione, sia opportuno che l’esame avvenga in pubblica udienza, quale momento privilegiato per assumere decisioni con peculiare rilievo in diritto, garantendo un’ampia interlocuzione tra le parti e il Pubblico Ministero.
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