Transazione sopravvenuta e cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20283 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, l’intervenuta transazione tra le parti, con integrale pagamento del tributo e degli interessi e con annullamento del diniego di definizione agevolata, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla decisione di merito. La declaratoria presuppone che, per sopravvenuta composizione della lite, sia cessata ogni ragione di contrasto. Il tenore della pronuncia — di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso — esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma eccezionale e di stretta interpretazione. Le spese di lite sono compensate in ragione del contenuto dell’accordo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava il valore delle partecipazioni societarie dichiarate dagli eredi, liquidando una maggiore imposta successoria. Dopo una pronuncia di legittimità che aveva affermato il criterio di determinazione del valore delle azioni non quotate, comprensivo dell’avviamento, e successive cartelle esattoriali opposte dal contribuente, la controversia giungeva nuovamente in cassazione.
Il giudizio si concludeva con un decreto presidenziale di estinzione per definizione agevolata. Il contribuente ne chiedeva la revocazione, contestando il diniego dell’Agenzia per l’erronea indicazione della cartella nell’istanza di definizione; l’Agenzia proponeva ricorso incidentale. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo transattivo che regolarizzava la definizione agevolata e annullava il diniego.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente aveva proposto istanza di revocazione del decreto presidenziale di estinzione, ai sensi dei commi 198 e 201 dell’art. 1, legge n. 197/2022, e contestuale impugnazione del diniego opposto dall’Agenzia alla definizione agevolata. Si assumeva che l’indicazione erronea dell’atto impugnato costituisse mero errore materiale, riconoscibile e riconosciuto dall’Ufficio, con conseguente obbligo di correzione in autotutela ex art. 10-quater della legge n. 212/2000. L’Agenzia, con ricorso incidentale, aveva a sua volta chiesto la revocazione del decreto, sostenendo che l’estinzione concerneva un atto diverso da quello oggetto dell’istanza.
Sopravvenuta la transazione, il ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, producendo l’accordo concluso con l’Agenzia e la quietanza di pagamento. L’accordo — pur formalmente intervenuto in altro giudizio pendente davanti alla Corte tributaria di primo grado — coinvolge esplicitamente tutte le controversie in corso tra le parti, ripristinando l’efficacia della definizione della lite e annullando il diniego. Anche l’Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio.
La Corte richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando, per sopravvenuta composizione della lite, sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con venir meno dell’interesse alla decisione di merito, citando Cass. n. 6667/2024 e Cass. n. 19991/2008. Nella specie l’istanza proviene da entrambe le parti, che hanno chiesto la declaratoria di estinzione.
L’intervenuta transazione determina quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Sussistono i presupposti, tenuto conto del contenuto dell’accordo, per la compensazione delle spese di lite. Il tenore della pronuncia — di estinzione e non di rigetto o inammissibilità — esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e di stretta interpretazione, come affermato da Cass. n. 19560/2015 e Cass. n. 10140/2020.
Nota della Redazione
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