Detrazione IVA negata per operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e buona fede (Cass. civ. Sez. 5 n. 12166 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento resa per relationem, non è necessaria l’allegazione dei documenti in esso richiamati se il contribuente ne abbia già avuto legale conoscenza o se l’atto ne riproduca il contenuto essenziale.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di distribuzione stradale di carburanti, aveva acquistato ingenti quantitativi di carburante per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS di Genova/Lavera e a quelli praticati dal deposito di un noto operatore nazionale, rivendendoli al minuto tramite stazioni di servizio gestite direttamente. L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica della Guardia di Finanza, aveva accertato che le società fornitrici erano mere “cartiere”, fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo.
Tali società, avendo acquistato il carburante in regime di non imponibilità sulla base di false dichiarazioni d’intento, lo rivendevano a un prezzo artificiosamente ribassato grazie al mancato versamento dell’IVA a debito esposta nelle fatture, che la contribuente detraeva, realizzando il c.d. salto d’imposta. L’Ufficio, pertanto, aveva ripreso a tassazione l’IVA indebitamente detratta per l’anno 2014. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, rigettando l’appello della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i quattro motivi di ricorso, ha in primo luogo disatteso la censura relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. In tema di motivazione per relationem, l’obbligo di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale conoscenza, come il p.v.c. richiamato. Inoltre, è legittimo il richiamo a elementi risultanti da altri documenti, come le quotazioni PLATTS o i prezzi praticati da terzi, purché l’atto ne riproduca il contenuto essenziale, essendo onere del contribuente dimostrare che la mancata indicazione di dettagli ulteriori fosse necessaria per integrare la motivazione.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici e non le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. La censura, volta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, risulta inammissibile in sede di legittimità, non vertendosi in un’ipotesi di errore di percezione.
Nel merito, la Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, anche mediante presunzioni semplici. Tale prova può ritenersi raggiunta se l’Ufficio fornisce indizi gravi, precisi e concordanti, quali la mancanza di una struttura imprenditoriale, l’incremento anomalo del fatturato, l’omesso versamento dell’IVA e l’acquisto a prezzi inferiori al mercato di riferimento. La valutazione di tali indizi deve essere globale e non atomistica, come previsto dall’art. 2729 c.c..
La Corte ha quindi ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i principi in materia, valorizzando, tra gli altri, l’anomalia dei prezzi praticati, l’assenza di depositi del fornitore e le risultanze delle intercettazioni telefoniche, acquisibili nel processo tributario ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 633/1972. Tale materiale, pur avendo un valore probatorio minore rispetto al processo penale, è pienamente valutabile dal giudice tributario.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., per avere proposto un ricorso manifestamente infondato in base a principi ormai consolidati.
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Nota della Redazione
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