Esenzione IMU abitazione principale per un’unica unità immobiliare e doppia esenzione coniugi (Cass. civ. Sez. 5 n. 4499 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per l’abitazione principale è riconosciuta, ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, ad un’unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto come tale. La norma, di natura agevolativa, è di stretta interpretazione e non è applicabile ad unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate come abitazione principale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla Corte costituzionale n. 209/2022 non comporta il riconoscimento della doppia esenzione in favore di coniugi che abbiano la stessa dimora abituale e residenza anagrafica, salvo che ricorrano situazioni di scissione del nucleo familiare o esigenze lavorative, che devono essere allegate e provate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento relativi all’IMU e alla TASI per gli anni 2014 e 2016, sostenendo di essere proprietario di un’unità immobiliare contigua a quella di proprietà della moglie. Le due unità, ancorché catastalmente distinte, erano di fatto utilizzate come un’unica abitazione principale. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riformava la decisione, ritenendo irrilevante la prova dell’utilizzo unitario e la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, in quanto i coniugi avevano la stessa dimora abituale.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione di legge, ritenendolo infondato. Ha chiarito che il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 si diversifica dalla previsione in materia di ICI, in quanto limita l’agevolazione ad un’unica unità immobiliare, quella in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Tale interpretazione è imposta dalla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative e non consente di estendere all’IMU il pregresso orientamento formatosi in materia di ICI.
La Corte ha poi esaminato la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, la quale ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui subordinava il beneficio alla residenza dell’intero nucleo familiare. Tale pronuncia, come chiarito dalla stessa Consulta, non mira a creare una situazione di esenzione per le seconde case ma intende responsabilizzare i Comuni nei controlli. Nel caso di specie, non essendo stata allegata né provata una scissione del nucleo familiare o particolari esigenze lavorative, non può essere riconosciuta l’esenzione per entrambe le unità immobiliari.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il giudice di merito ha effettivamente considerato la circostanza della contiguità delle due unità immobiliari, pur non attribuendole rilievo alla luce dei principi di diritto esposti. L’omesso esame di un fatto decisivo, infatti, non si identifica con l’omessa valutazione di allegazioni difensive, ma con la mancata considerazione di una circostanza obiettiva che, se esaminata, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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