Inammissibile il motivo che introduce questioni nuove mai dedotte nel merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20354 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora si prospettino questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare, in virtù del principio di autosufficienza, lo specifico atto del grado precedente in cui ciò sia avvenuto, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di temi nuovi. È inammissibile il motivo c.d. misto, che sovrappone mezzi di impugnazione eterogenei ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il vizio motivazionale, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo per l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La deduzione di errores in procedendo impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.
Il Fatto
Un lavoratore, addetto alla sorveglianza presso una società commerciale dal 1987 al 2010, ha agito in giudizio chiedendo differenze retributive per lavoro straordinario, notturno e festivo, oltre a maggiori importi per tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e T.F.R. Il Tribunale di Roma ha accolto in parte la domanda, riconoscendo somme per T.F.R., differenze retributive e maggiorazioni per straordinario.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, ha escluso le maggiorazioni per straordinario, ritenendo applicabile l’art. 16 del d.lgs. n. 66/2003 senza necessità di espliciti accordi in deroga, e ha ridotto le somme per T.F.R. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il ricorrente censurava la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 66/2003 e di alcune clausole dei CCNL Commercio, sostenendo l’esistenza di una disciplina contrattuale di maggior favore che avrebbe reso inapplicabile la norma. Tuttavia, rileva la Corte, di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, che non si pronuncia sulle clausole contrattuali invocate.
Il ricorrente è rimasto inadempiente all’onere di allegazione e di specifica indicazione dell’atto in cui la deduzione sarebbe stata svolta. Il principio di autosufficienza impone che i motivi investano questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello. La censura introduce quindi un tema nuovo, non rilevabile d’ufficio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso è qualificato come motivo misto, perché deduce contestualmente l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge, sovrapponendo i paradigmi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Tale mescolanza non è consentita, non potendo la parte rimettere alla Corte l’individuazione delle censure proponibili.
Quanto al vizio motivazionale, la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente, restando esclusa la mera insufficienza.
La doglianza, osserva la Corte, sollecita una mera rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al paradigma censurabile. Quanto alla violazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., il ricorrente non ha prodotto la memoria di costituzione di primo grado necessaria a valutare il rilievo di tardività della produzione documentale, né ha trascritto gli atti rilevanti, violando ancora l’autosufficienza.
Il terzo motivo, sull’accertamento dell’orario di lavoro, resta assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.