Lavoro straordinario nel pubblico impiego: necessaria l’autorizzazione preventiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14590 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, il diritto al compenso per il lavoro straordinario espletato, disciplinato dal c.c.n.l. di categoria, compete solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile, non potendo qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione dell’amministrazione circa lo straordinario già espletato. Il conferimento dell’incarico non implica di per sé l’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario ordinario. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere utilizzata per lamentare un’errata valutazione del materiale istruttorio, atteso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra alcun vizio denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con funzioni di coordinatore, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di somme a titolo di straordinario non retribuito, indennità di reperibilità e indennità di coordinamento. La Corte d’Appello di Roma rigettava integralmente la domanda ritenendo: non dovuto lo straordinario, per assenza di autorizzazione; non provati i turni di reperibilità; non cumulabile l’indennità di coordinamento in caso di coordinamento di più reparti.
La Motivazione della Corte
5 motivi di ricorso. I primi quattro sono stati dichiarati inammissibili, mentre il quinto infondato. In particolare, i primi due motivi lamentavano l’errata applicazione delle regole processuali in tema di valutazione delle prove e di non contestazione, ma la Corte ha rilevato che tali censure si risolvevano in una sollecitazione a un diverso accertamento fattuale, precluso in sede di legittimità.
Per il terzo motivo, la Corte ha ribadito che nel pubblico impiego il diritto al compenso straordinario presuppone una preventiva autorizzazione del dirigente, richiamando il principio espresso da Cass. n. 23509/2022: la certificazione successiva dell’amministrazione non vale come sanatoria. La natura delle funzioni svolte non può integrare l’elemento autorizzativo.
Analoga sorte è toccata al quarto motivo, incentrato sulla prova dei turni di reperibilità; la Corte ha ritenuto la censura una mera confutazione della valutazione del giudice di merito sull’insufficienza della documentazione prodotta. Il quinto motivo è stato giudicato infondato, essendo l’interpretazione dell’art. 10 CCNL conforme all’orientamento che esclude la cumulabilità delle indennità in caso di assegnazione a più posizioni.
Il ricorso è stato rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l’AUSL svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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