Violazione di legge apparente e riduzione discrezionale delle liste testimoniali (Cass. civ. Sez. L n. 24053 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova: il giudice può non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi quando, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione. Quel giudizio si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, anche solo per implicito, dal complesso della motivazione. La censura che non attinga la ratio autonoma fondata sull’inidoneità delle allegazioni introduttive è inammissibile anche per difetto di specificità rispetto al decisum.
Il Fatto
Una dipendente comunale, inquadrata in categoria D con profilo di segretaria amministrativa, ha agito nei confronti dell’ente locale per accertarne la responsabilità da demansionamento, sottoutilizzazione e condotte vessatorie. Il giudice di primo grado ha respinto le domande. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, confermando il convincimento espresso in prime cure: insufficienti le prove addotte e, prima ancora, inidonee le allegazioni contenute nell’atto introduttivo a fondare la pretesa azionata.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deducendo la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 e 421 cod. proc. civ. Il rilievo riguardava il mancato espletamento della prova contraria diretta, dichiarata inammissibile quanto a uno dei testi indicati. L’ente si è costituito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La censura, nei termini in cui è formulata, è inammissibile. La Corte muove dall’indirizzo consolidato anche a Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476): non è ammesso il ricorso che, dietro la veste formale della violazione o falsa applicazione di legge, sollecita in realtà una nuova valutazione dei fatti storici già compiuta nei gradi di merito. La qualificazione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, non muta la natura sostanziale della doglianza.
Segue il principio specifico sul governo delle prove. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere esercitata anche mentre la prova è in corso di assunzione: raggiunto un risultato istruttorio ritenuto sufficiente, l’ulteriore escussione è superflua. Il relativo giudizio resta fuori dal sindacato di legittimità purché congruamente motivato, e la congruità può risultare anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass., Sez. III, 09/06/2016, n. 11810; conforme Cass., Sez. III, 23/06/2026, n. 21342).
Applicato al caso, il criterio non lascia margini. La sentenza impugnata contiene un’ampia argomentazione sul materiale probatorio, ritenuto insufficiente ad accogliere la domanda ovvero irrilevante rispetto al thema decidendum, con valutazione sostanzialmente convergente con quella del primo giudice. La doglianza sull’inammissibilità della prova contraria si risolve perciò nella contestazione di un apprezzamento discrezionale adeguatamente sorretto.
Vi è un secondo profilo, autonomo e assorbente. I giudici di merito hanno fondato la decisione anche sull’inidoneità, a monte, delle allegazioni e delle deduzioni dell’atto introduttivo a giustificare la pretesa. Quella ratio non è stata attinta dal motivo: la censura non coglie adeguatamente il decisum e resta inammissibile anche sotto questo profilo. Il rilievo conferma che, quando la decisione impugnata poggia su un difetto di allegazione, la contestazione dell’istruttoria non è idonea a scardinarla.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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