Interpretazione dell’accordo sindacale e inquadramento nel passaggio di azienda fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20355 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della volontà negoziale costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito. In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla coerenza della motivazione. La parte che denuncia un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni in concreto violati e il punto in cui il giudice se ne è discostato, non potendosi limitare a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta. Quando della clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in cassazione che ne sia stata privilegiata una diversa da quella proposta.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una struttura sanitaria privata, era stato inquadrato nel livello A3 del C.C.N.L. Sanità Privata AIOP. A seguito dell’aggiudicazione del complesso aziendale della datrice di lavoro in crisi nell’ambito di una procedura fallimentare, la società acquirente si era impegnata, con accordo stipulato con la curatela, ad assumere parte del personale. Il lavoratore veniva riassunto, ma in un inquadramento inferiore rispetto a quello posseduto nel rapporto precedente.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda di differenze retributive. La Corte d’appello rigettava il gravame della società, ritenendo che il punto 5 dell’accordo, letto insieme alle premesse e all’allegato richiamato, imponesse il mantenimento della qualifica già riconosciuta. La società propone ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dei canoni ermeneutici.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi diretti a censurare l’interpretazione dell’accordo del 2013 data dai giudici di merito. Preliminarmente, rileva che il ricorso è tempestivo, poiché il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. non era decorso alla data della notifica.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, e che in cassazione tali valutazioni soggiacciono a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e alla sussistenza di una motivazione logica e coerente, che superi il minimo costituzionale.

La Corte richiama un orientamento consolidato, secondo cui la denuncia della violazione delle regole ermeneutiche esige la specifica indicazione del modo in cui la violazione si è realizzata e delle ragioni della contraddittorietà del ragionamento. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata: la decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni.

Nella specie, la parte ricorrente si limita a rivendicare una lettura alternativa dell’art. 5 dell’accordo, senza evidenziare le ragioni dell’invalidità dell’interpretazione adottata, né allegare l’inesistenza o l’inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o delle regole giustificative che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta. I motivi sono pertanto dichiarati inammissibili.

La Corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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