Inammissibile il ricorso per cassazione che sollecita una rivalutazione delle prove in materia di somministrazione e appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20641 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di norme di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, solleciti in realtà una rivalutazione dei fatti storici già accertati dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di giudizio. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale istruttorio, ma solo per dedurre che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. L’apprezzamento della condotta di non contestazione e l’esistenza e il valore dei fatti allegati dalle parti sono riservati al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di Appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Massa, aveva rigettato le domande di una lavoratrice che sosteneva di aver svolto, dal 1° febbraio 2015, attività di commessa presso un supermercato, nonostante il rapporto fosse stato formalizzato solo in parte con la società fornitrice dei prodotti promozionati. Il giudice di secondo grado aveva escluso la sussistenza di una somministrazione di manodopera irregolare, non essendo la società fornitrice un’agenzia autorizzata, e aveva ritenuto non provata l’esecuzione di mansioni di vendita alle dipendenze della società utilizzatrice.
La lavoratrice ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamentando la violazione degli artt. 1655 cod. civ., 29 d.lgs. n. 276/2003, 2 d.lgs. n. 81/2015 e 115, 116 e 132 cod. proc. civ., deducendo l’omesso esame di documenti e testimonianze che avrebbero dimostrato lo svolgimento di mansioni di commessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rilevandone l’inammissibilità per la parte in cui sollecitavano un nuovo giudizio di merito. Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha ricordato che spetta al giudice di merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, nonché vagliare la documentazione prodotta. Ha inoltre precisato che la statuizione sull’inquadramento della fattispecie in termini di appalto di servizi cd. labour intensive non costituiva un passaggio decisivo della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva comunque escluso che la lavoratrice avesse svolto le mansioni dedotte in giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse il decisum, avendo il giudice di appello espressamente escluso lo svolgimento di mansioni di commessa. La valutazione delle risultanze istruttorie, che aveva portato a ritenere provata la versione della società secondo cui la lavoratrice era rimasta assoggettata al potere direttivo del fornitore, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità.
I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tendenti a una rilettura delle prove. La Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere dedotta per contestare l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi di prove poste a fondamento della decisione senza essere state dedotte dalle parti o di prove legali disattese. Il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che la denuncia di tali violazioni configura un errore di fatto censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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