Procura speciale per controricorso priva di data con errore sul nome (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20428 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il controricorso nel giudizio di cassazione è valida anche quando sia priva dell’indicazione della data, se questa è desumibile in via interpretativa dagli atti, dovendo risultare soltanto che il rilascio è posteriore alla sentenza impugnata e non successivo alla data del controricorso o della sua notifica, ai sensi dell’art. 370 c.p.c.. L’erronea indicazione del nome del ricorrente nell’epigrafe della procura costituisce un mero errore materiale, che non ne compromette la validità quando i restanti dati identificativi del processo e delle parti siano esatti e non sorgano dubbi sul reale contenuto della procura. La mancanza di datazione della procura non integra comunque nullità quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, secondo il principio generale di cui all’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda ha origine dalla domanda di riammissione in servizio proposta da un dirigente medico, già dipendente di una azienda sanitaria locale e successivamente dimessosi per ragioni di salute, ai sensi dell’art. 21, comma quinto, del CCNL di Area del 10.2.2004. Il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 406/2020 depositata il 15.7.2020, ha riformato la decisione e rigettato la pretesa.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dalla struttura sanitaria. Quest’ultima ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività; il ricorrente, nella memoria, ha contestato la validità e la tempestività del controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata ed assorbente l’eccezione di inammissibilità per tardività. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 15.7.2020 e, non risultando notificata, il termine per impugnarla era quello semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c.. Trattandosi di controversia di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969.

Il termine scadeva quindi il 15.1.2021, mentre il ricorso è stato proposto con atto del 15.2.2021. La Corte ha precisato che la prima notifica telematica, effettuata a una PEC della struttura sanitaria e poi rinnovata validamente, era comunque tardiva di un mese rispetto alla scadenza. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Quanto alle difese sulla pretesa nullità del controricorso, la Corte le ha reputate infondate. Ricordando il principio consolidato di Cass., S.U., 10 marzo 1998, n. 2642, ha osservato che la procura speciale soddisfa il requisito previsto dall’art. 365 c.p.c. anche quando non richiama la sentenza impugnata. L’erronea indicazione del nome del ricorrente, riferita a un soggetto estraneo al giudizio, è stata qualificata come errore materiale, privo di incidenza, perché l’epigrafe identificava esattamente il processo e le parti reali.

Sulla assenza della data, la Corte ha richiamato il principio per cui essa può desumersi dagli atti, per verificare la specificità e la tempestività della procura. Ciò che rileva è che il rilascio sia posteriore alla sentenza impugnata (Cass. n. 11616 del 2025; Cass. n. 2125 del 2006) e non successivo alla data del controricorso o della sua notifica (Cass., S.U., n. 13431 del 2014). Poiché la procura riportava i dati esatti della sentenza, compreso quello del deposito, e non essendo tali dati conoscibili prima, essa era certamente successiva. Il pieno raggiungimento dello scopo ha quindi escluso ogni nullità per la formale carenza di datazione, in applicazione dell’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.

Essendo la notifica valida risalente al 3.3.2021 e il controricorso notificato il 12.4.2021, la Corte ha confermato la tempestività dell’atto nel termine risultante dagli artt. 370 e 369 c.p.c., condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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