Il differimento del versamento ex d.P.C.M. si applica anche ai regimi non ordinari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13447 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi, tenendo conto anche di eventuali differimenti disposti con d.P.C.M. avente natura regolamentare. La dichiarazione dei redditi, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e non incide sulla decorrenza della prescrizione. Il differimento del versamento concesso con d.P.C.M. 10 giugno 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto a coloro che sono fiscalmente assoggettati a tali studi, dovendosi escludere un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, rimesso invece alla valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, proposta da una professionista, di un avviso di addebito notificato dall’INPS per contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009, a seguito di iscrizione d’ufficio. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso, dichiarando prescritti i contributi richiesti. La Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame dell’INPS, ritenendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla scadenza originaria del versamento (16 giugno 2010), senza applicare il differimento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in quanto la contribuente non era soggetta agli studi di settore.
Avverso tale decisione l’INPS propone ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995, all’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 e al d.P.C.M. 10 giugno 2010, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità del differimento della scadenza del versamento al 6 luglio 2010.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene la censura fondata, enunciando i principi in materia di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e assume rilievo anche il differimento degli stessi, quale quello previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi dovuti per l’anno 2009. Tale disposizione si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale concretamente applicato, come chiarito dalle pronunce richiamate nel provvedimento.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che la dichiarazione dei redditi non costituisce presupposto del credito contributivo e, pertanto, non può assumere rilievo quale dies a quo del termine di prescrizione, in contrasto con l’assunto della Corte territoriale.
Quanto alla dedotta sospensione della prescrizione per occultamento doloso, la Corte esclude che possa configurarsi un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che, nella fattispecie, la notifica dell’avviso bonario avvenuta il 30 giugno 2015 abbia utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo deve essere individuato nel 6 luglio 2010, data del differimento. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.