Docente in part-time ridotto: niente decadenza per incompatibilità assoluta (Cass. civ. Sez. L n. 23816/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno non è interessato dalla regolamentazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il richiamo ivi contenuto ai commi 57 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 662 del 1996 non si estende al comma 56, che esclude per tali dipendenti l’applicazione delle disposizioni già dettate dall’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuse nell’art. 53 citato. La disciplina del part-time del 1996 è norma speciale e successiva rispetto agli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 508 d.lgs. n. 297/1994. Ne consegue che al docente in part-time ridotto non si applicano le ipotesi di incompatibilità assoluta né la procedura di decadenza dell’art. 508, commi 12 e 14, d.lgs. n. 297/1994. La violazione del divieto va accertata secondo i commi 61 e seguenti dell’art. 1 l. n. 662/1996, con provvedimento disciplinare di recesso adottato in contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
Un docente di istituto di istruzione secondaria superiore è stato dichiarato decaduto dal servizio con decreto del marzo 2024, per aver svolto attività di produzione e pubblicazione di video su piattaforma digitale, ritenuta incompatibile con la funzione docente. L’attività, avente a oggetto tematiche di comunicazione interpersonale, dinamiche sociali, autostima e crescita personale, era stata qualificata come commerciale, e poi come imprenditoriale sulla base dei compensi percepiti.
Il docente ha impugnato il provvedimento chiedendo la riassunzione in servizio e le retribuzioni maturate. Ha dedotto di essere titolare di rapporto a tempo parziale e di poter quindi svolgere attività extrascolastiche senza autorizzazione, e ha eccepito il vizio procedurale consistente nella mancata instaurazione di un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 1, comma 61, l. n. 662/1996. Il tribunale ha respinto le domande. La corte d’appello ha confermato, ritenendo applicabile la procedura speciale dell’art. 508, comma 12, d.lgs. n. 297/1994 e non autorizzabile un’attività di natura commerciale. Il docente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, che vieta all’impiegato l’esercizio del commercio, dell’industria e delle professioni; l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ne conferma la vigenza salvo deroghe; l’art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994, che elenca le incompatibilità del personale docente e disciplina diffida e decadenza; l’art. 1, commi 56 e seguenti, della l. n. 662 del 1996 sul rapporto a tempo parziale.
Il primo dato rilevante è la specialità della disciplina del 1996, successiva alle altre e destinata a regolare in modo organico il part-time nel pubblico impiego contrattualizzato. Il secondo è la struttura della procedura di decadenza, che l’art. 508 collega alla diffida a cessare dall’incompatibilità e al decorso di quindici giorni.
In fatto, la Corte accerta che il docente, per l’intero anno scolastico successivo alla domanda di trasformazione, aveva osservato un orario di nove ore su diciotto ed era stato retribuito per la prestazione resa: circostanza non contestata e documentalmente provata. Si trattava dunque, in concreto, di lavoratore a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento. Per tale condizione non potevano applicarsi le ipotesi di incompatibilità assoluta, escluse dal comma 56.
La corte territoriale ha frainteso il precedente di legittimità richiamato, che relativo a un dipendente in part-time aveva anzi fatto salve espressamente le deroghe per il personale in part-time cosiddetto ridotto. La Corte richiama inoltre l’orientamento per cui il rinvio dell’art. 53, comma 1, ai commi 57 e seguenti non comprende il comma 56, e ciò si spiega perché l’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993 è stato sostituito proprio dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; resta ferma la sola eccezione del comma 58-bis. Un ulteriore argomento è di coerenza sistematica: se il divieto assoluto dell’art. 60 valesse anche per il tempo parziale, sarebbe priva di senso la previsione che impone al dipendente di dichiarare l’attività autonoma o subordinata che intende svolgere.
Ne discende che nei confronti del docente non poteva adottarsi il provvedimento di decadenza per incompatibilità assoluta, ma occorreva seguire la procedura dei commi 61 e seguenti e provvedere, se del caso, con recesso disciplinare in contraddittorio. L’errore, procedurale e sostanziale, rende fondato il primo motivo. Resta assorbito il secondo, con cui si contestava la qualificazione dell’attività come imprenditoriale anziché autonoma. La sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
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