DVR e conversione del termine: onere di allegare l’inadeguatezza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20458 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del datore di lavoro di predisporre il documento di valutazione dei rischi è calibrato in relazione alla natura dell’attività dell’azienda o dell’unità produttiva, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 626/1994. Avvenuta la produzione del documento da parte del datore, è onere del lavoratore allegare gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza del DVR, che costituisce fatto costitutivo della domanda. Tale inadeguatezza non può desumersi automaticamente dall’omesso riferimento a una specifica unità produttiva, ove la valutazione risulti comunque effettuata per attività della stessa natura rientranti nella complessiva organizzazione aziendale. Il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e con le deduzioni della controricorrente è inidoneo a censurare la decisione.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto la conversione del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, deducendo la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi per una delle tre sedi cui era stato adibito. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 23.12.2021, aveva rigettato la domanda.
Avverso quella decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Il datore ha resistito con controricorso. È stata formulata proposta di definizione agevolata ex art. 380-bis cod. proc. civ., conclusa per l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 4 d.lgs. n. 626/1994, che calibra l’obbligo di predisporre il DVR in relazione alla natura dell’attività dell’azienda o dell’unità produttiva. Nel caso di specie è pacifico che la società abbia redatto il documento e lo abbia tempestivamente prodotto in giudizio.
Su questo presupposto la Corte richiama il principio già affermato con Cass. n. 16835 del 2019: avvenuta la produzione del documento, è onere del lavoratore allegare gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza dello stesso, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
L’inadeguatezza, dovendo correlarsi alla natura dell’attività, non può automaticamente desumersi dall’omesso riferimento a una specifica unità produttiva, come pretendeva il ricorrente, ove la valutazione risulti comunque effettuata per attività della stessa natura rientranti nella complessiva organizzazione aziendale.
Nel merito, il datore ha evidenziato che il ricorrente non aveva precisato la durata dell’assegnazione a una delle sedi, mentre il lavoratore ha replicato deducendo l’irrilevanza di tale precisazione a fronte della certezza dell’assegnazione e dell’assenza di uno specifico documento per quella sede. La Corte osserva che il lavoratore non si confronta con la parte della motivazione secondo cui, né in primo grado né in appello, egli aveva specificato dove avesse lavorato con maggior frequenza né dove fosse stato assunto, e neppure aveva indicato gli specifici rischi per cui le indicazioni generali del DVR erano inadeguate allo specifico ufficio di assegnazione.
A fronte della deduzione della controricorrente — assegnazione a una sede per cui esisteva il documento e irrilevanza delle sedi secondarie in assenza di specificazioni su frequenza e durata — il motivo è giudicato inidoneo a censurare la sentenza impugnata e viene disatteso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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