Costi fideiussione per rimborso IVA spettano al giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20456 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione dei costi delle fideiussioni prestate in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali e definiti in senso favorevole al contribuente appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Non viene in discussione il rapporto di garanzia, come tale soggetto alla cognizione del giudice ordinario, bensì il costo accessorio alla definizione giudiziaria del rapporto di credito tributario, devoluto alla relativa giurisdizione, in coerenza con il principio di concentrazione delle tutele di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Il provvedimento di espresso diniego di rimborso opposto dall’amministrazione avverso una richiesta di restituzione degli oneri sostenuti per una fideiussione presentata ex art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 è impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992. L’attore che abbia incardinato la causa davanti a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di rimborso ai sensi dell’art. 8, comma 4, l. n. 212 del 2000, chiedendo la restituzione degli oneri sostenuti per la fideiussione prestata, ex art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, a garanzia del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2011, per un importo di € 101.198,82.
In mancanza di riscontro nel termine di novanta giorni, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto davanti alla Commissione Provinciale, che dichiarava inammissibile il ricorso, essendo stato nelle more notificato un provvedimento espresso di diniego. La CTR della Lombardia respingeva l’appello. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: difetto di giurisdizione del giudice tributario, nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte rigetta la censura richiamando e confermando il principio espresso dalla Sez. 3, ordinanza n. 33473 del 19 dicembre 2024. I costi delle fideiussioni prestate in relazione a giudizi avverso pretese fiscali, definiti in senso favorevole al contribuente, costituiscono un accessorio alla definizione giudiziaria del rapporto di credito tributario, e non attengono al rapporto di garanzia in sé.
La Corte esclude la pertinenza del richiamo alla ordinanza n. 5508 del 28 febbraio 2020, che aveva qualificato la polizza fideiussoria come autonoma rispetto al rapporto d’imposta, ai fini dell’inapplicabilità del termine biennale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992: quel precedente riguarda un profilo diverso, non la giurisdizione.
Il Collegio aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità. L’attore che ha scelto il giudice tributario e vi è rimasto soccombente nel merito non può dolersi della giurisdizione da lui stesso adita, per assenza di soccombenza su tale capo autonomo: principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21260 del 20 ottobre 2016, confermato dalle Sezioni Unite n. 1309 del 19 gennaio 2007 e n. 22439 del 24 settembre 2018.
Il secondo motivo è parimenti rigettato. La questione dell’inesistenza dell’atto di diniego era stata sollevata tardivamente, con memoria successiva e non con il ricorso introduttivo, quando il provvedimento era stato notificato prima della scadenza del termine per impugnare il silenzio-rifiuto. La censura, inoltre, non attinge entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Il terzo motivo è infondato. Accertata la giurisdizione tributaria, il provvedimento di espresso diniego opposto alla richiesta di rimborso degli oneri di fideiussione è impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992, come chiarito dalla Sez. 5, sentenza n. 22453 del 18 luglio 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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