Equo compenso forense applicabile ai soli rapporti sorti dopo l’1.1.2018 (Cass. civ. Sez. II n. 20468 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13-bis della legge professionale forense, introdotto dall’art. 19-quaterdecies della legge di conversione del d.l. n. 148/2017, non ha efficacia retroattiva né interpretativa e non è quindi applicabile ai rapporti professionali già esauriti prima dell’1.1.2018, non potendosi sindacare né disapplicare i contenuti economici delle convenzioni tariffarie sottostanti. I patti conclusi tra avvocato e cliente in materia di compensi devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, cod. civ., non potendo supplire una mera non contestazione né potendosi desumere la conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. Non integra infine abuso del processo il frazionamento del credito professionale quando il giudice di merito accerti un interesse oggettivo del creditore alla tutela processuale separata.

Il Fatto

Un istituto di credito cooperativo si oppone al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli aveva intimato di pagare a un avvocato oltre 116.000 euro a titolo di compensi residui per attività di rappresentanza e assistenza nel recupero di numerose posizioni creditorie, giudiziali e stragiudiziali. Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione, revoca il decreto e ridetermina il dovuto in circa 45.000 euro, applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 previa declaratoria incidentale di nullità parziale della convenzione tariffaria richiamata dalle parti.

La banca ricorre in Cassazione con cinque motivi, censurando tra l’altro il mancato riconoscimento dell’abusivo frazionamento del credito e l’applicazione retroattiva della disciplina sull’equo compenso. Il professionista resiste e propone ricorso incidentale con sei motivi, deducendo la tardività dell’opposizione, l’esistenza di un giudicato esterno e vizi nella ricostruzione degli accordi negoziali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Il divieto di frazionamento del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio non è assoluto: è ammissibile quando sussista un interesse processuale oggettivamente valutabile del creditore a proporre giudizi separati, il cui accertamento compete al giudice di merito. Nella specie il Tribunale aveva precisato che ciascun ricorso monitorio riguardava una pluralità di posizioni omogenee o connesse e che un simultaneo processo di decine di pratiche avrebbe ostacolato la difesa e la ragionevole durata del giudizio. Escluso l’abuso, la censura è respinta.

È invece fondato il secondo motivo. Il Tribunale ha errato nel ritenere applicabile l’art. 13-bis a rapporti professionali già esauriti e a prestazioni già espletate, collocando la data di entrata in vigore della norma al momento dell’adozione del d.l. n. 148/2017. La disposizione non è contenuta nel decreto-legge, ma è stata introdotta dalla relativa legge di conversione, con effetti dall’1.1.2018. Priva di valore interpretativo e retroattivo, essa non si applica alle prestazioni effettuate prima di tale data e non consente di sindacare i contenuti economici delle convenzioni sottostanti.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato: la domanda monitoria era diretta al pagamento di attività di rappresentanza e assistenza giudiziale, e le prestazioni stragiudiziali non risultavano scollegate da quelle processuali. L’opposizione proposta con ricorso, richiamando l’art. 702-bis cod. proc. civ., era pertanto ammissibile e tempestiva.

Anche il secondo motivo è infondato. Il preteso giudicato esterno è insussistente, poiché ciascun incarico, pur fondato su una comune convenzione tariffaria, costituisce un titolo autonomo del diritto al compenso. Il terzo e il quarto motivo sono invece fondati: ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, cod. civ., i patti sui compensi vanno redatti per iscritto a pena di nullità, e una mera non contestazione non può supplire alla forma scritta, né la conclusione del primo accordo può desumersi dal contenuto del successivo. Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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