Opposizione tardiva: il termine di 40 giorni dell’art. 650, comma 1, c.p.c. non è derogato dalla chiusura di dieci giorni ex comma 3 (Cass. civ. Sez. 2 n. 8989 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione, decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione. Il termine stabilito dal terzo comma non esclude l’operatività di quello previsto dal primo comma. In caso di notifica effettuata ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, o dalla data del ritiro del piego se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione. La sola irregolarità della notifica non è sufficiente a legittimare l’opposizione tardiva: l’opponente deve provare che, a causa di detta irregolarità, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non ha potuto proporre tempestiva opposizione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di una somma relativa alla fornitura e al montaggio di serramenti. L’opposizione veniva proposta dopo l’avvio, da parte della società creditrice, della procedura esecutiva presso terzi.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che il termine di quaranta giorni di cui al primo comma dell’art. 650 c.p.c. non fosse derogato dal termine di dieci giorni previsto dal terzo comma e che, nella specie, l’opposizione fosse comunque tardiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione del contraddittorio per la mancata segnalazione alle parti di una questione rilevata d’ufficio, sulla congruità della motivazione e sull’interpretazione dei termini per l’opposizione tardiva.
Con riferimento alla dedotta violazione del contraddittorio, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la decisione su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio senza segnalazione alle parti, non è affetta da nullità, ma può dar luogo solo a un error in iudicando, la cui denuncia è ammissibile solo se l’errore sia stato in concreto consumato. Nella fattispecie, la questione era già stata sollevata in primo grado ed era di puro diritto.
Nel merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui il termine di chiusura di dieci giorni di cui all’art. 650, comma 3, c.p.c. non esclude l’operatività del termine ordinario di quaranta giorni di cui al primo comma. Ha inoltre precisato che, in caso di mancato ritiro del piego, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza dopo dieci giorni dalla consegna dell’avviso di deposito, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c..
La Corte ha infine ribadito che, per la legittimità dell’opposizione tardiva, non è sufficiente l’irregolarità della notifica, ma l’opponente deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva ammesso che gli era possibile prendere cognizione del decreto, circostanza che ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’opposizione tardiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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