Motivazione apodittica sulla disapplicazione antielusiva è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 20473 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per mancanza di una reale motivazione, la sentenza che neghi la sussistenza dell’intento elusivo di una fusione per incorporazione soltanto perché l’operazione è stata inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., senza procedere ad alcuna analisi dei presupposti di disapplicazione previsti dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986. La verifica di tali presupposti è necessaria ai fini dell’eventuale disapplicazione della disciplina limitativa del riporto delle perdite, sicché l’affermazione apodittica del giudice di merito non raggiunge il minimo costituzionale idoneo a integrare la sufficienza motivazionale del provvedimento. Il vizio integra la nullità della decisione ex art. 132 c.p.c., con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
La società contribuente presentava, nell’agosto 2014, istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 per il riporto delle perdite conseguente a una fusione per incorporazione. La Direzione regionale competente dichiarava l’istanza inammissibile per carenza del requisito di preventività, considerandola come non presentata.
La società impugnava il diniego davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che accoglieva il ricorso con sentenza depositata l’8 settembre 2016, compensando le spese. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 1773/2019, depositata il 13 dicembre 2019, sempre con compensazione delle spese. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. La società è rimasta intimata e non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte affronta anzitutto il profilo della validità della motivazione della sentenza di appello, denunciato dall’Ufficio come violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Sul punto la Corte rileva che la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del diniego di disapplicazione è ormai coperta dal giudicato, non essendo stata riproposta dall’Agenzia. Il tema che residua attiene al merito della verifica dei presupposti della disapplicazione.
La sentenza impugnata, osserva la Corte, è su questo punto assolutamente carente: si risolve nell’affermazione apodittica secondo cui, essendo l’operazione di fusione inserita in un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., non potrebbe sussistere alcun intento elusivo. Manca del tutto l’analisi dei presupposti previsti dall’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, la cui sussistenza è invece necessaria ai fini dell’eventuale disapplicazione della norma limitativa del riporto delle perdite.
Ne deriva che la sentenza deve ritenersi nulla per mancanza di una reale motivazione, non essendo raggiunto il c.d. minimo costituzionale idoneo a integrare la sufficienza motivazionale del provvedimento. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n. 471 del 2022. Il motivo attinente al merito dell’elusività resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.