Notifica iscrizione ipotecaria: prova e deduzioni nuove in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 15560 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione ipotecaria, la contestazione relativa al contenuto e alla validità dell’avviso di ricevimento della comunicazione preventiva costituisce questione di merito, il cui accertamento è riservato al giudice di legittimità solo quando sia dedotto uno specifico vizio di violazione di legge. Il timbro postale è equipollente all’indicazione della data apposta sull’avviso di ricevimento dall’agente notificatore, le cui risultanze hanno valore probatorio privilegiato. L’illeggibilità della firma del pubblico ufficiale non determina la nullità dell’atto quando non sia oggettivamente impossibile individuare l’identità del firmatario, spettando al contribuente superare la presunzione di autenticità. Le censure su questioni non emerse dalla sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà, ottenendo l’accoglimento del ricorso in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della pronuncia provinciale, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo rituale la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione delle regole in tema di prova. L’agente della riscossione è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di appello avesse ritenuto provata la notifica della comunicazione preventiva sulla base di un avviso di ricevimento privo di timbro postale e di firma leggibile dell’agente postale, dunque inidoneo a esplicare valore fidefaciente.

La Corte osserva anzitutto che la doglianza investe l’apprezzamento di una circostanza di fatto, oggetto di verifica da parte del giudice regionale. Si tratta dell’accertamento di un presupposto fattuale posto a base del principio di diritto applicato: tale valutazione, in quanto di merito, non è sindacabile sotto il canone censorio prescelto.

Nel merito, il Collegio afferma che il timbro postale deve ritenersi equipollente all’indicazione della data apposta sull’avviso di ricevimento dall’agente notificatore, poiché le risultanze dell’avviso hanno valore probatorio privilegiato. Quanto alla firma, la nullità non dipende dalla sua illeggibilità, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario. Ne consegue che, di fronte a una sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione, spetta al contribuente superare la presunzione che il sottoscrittore avesse il potere di apporre la firma, dimostrando la non autenticità o l’insussistenza della qualità indicata. Nel caso concreto il ricorrente non ha assolto a tale onere, con richiamo a Cass. n. 7838 del 2015.

Le ulteriori doglianze — relative alla discordanza tra mittente indicato e mittente risultante dall’avviso, alla difformità tra le date apposte e alla diversa sede di spedizione — sono dichiarate inammissibili. Dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione di tali specifiche eccezioni e la parte ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio di merito le avrebbe dedotte, riproducendone il contenuto. Il ricorso deve pertanto investire questioni già comprese nel thema decidendum, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di temi nuovi non trattati nel merito (richiamate Cass. n. 11934/2021 e Cass. nn. 19076 e 13987 del 2022).

Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’agente della riscossione; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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