La motivazione per relationem non è apparente se confronta i motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 4519 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem della sentenza di appello non è apparente quando, pur aderendo alla decisione di primo grado, dà conto dei motivi di gravame e delle ragioni per cui gli stessi sono disattesi, rendendo percepibile l’iter logico-giuridico della decisione. In tema di impugnazione della cartella di pagamento, ove si denunci un vizio della relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione esige la trascrizione integrale della relata medesima, la cui omissione determina l’inammissibilità del motivo. L’omessa indicazione della data sulla copia della relata consegnata al contribuente non determina la nullità della notificazione, ma può semmai rendere necessaria la rimessione in termini per l’impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, deducendo plurimi vizi della notificazione e difetti di motivazione della sentenza di secondo grado. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 2416/09/2017, respingeva l’appello motivando per relationem alla pronuncia di primo grado, con specifiche notazioni in ordine alla regolare comunicazione di irregolarità e alla genericità delle contestazioni sulle copie delle relazioni di notifica prodotte dall’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel decidere il ricorso, affronta preliminarmente le eccezioni di rito, disattendendo la contestazione sull’ammissibilità della costituzione dell’agente della riscossione e dando atto della valida rinuncia ad alcuni motivi di ricorso operata dal contribuente con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, che deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite per cui la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, rendendo impossibile il controllo sulla decisione. Nella specie, la CTR aveva indicato i motivi di appello e le ragioni del rigetto, confrontandosi con le censure del contribuente, sicché la motivazione, ancorché sintetica, non poteva qualificarsi apparente.
In relazione ai motivi concernenti la notificazione della cartella, la Corte afferma il principio di autosufficienza del ricorso, richiedendo la trascrizione integrale della relata di notifica oggetto di censura; la sua omissione determina l’inammissibilità della doglianza. Nel caso di specie, la relata non era stata riprodotta integralmente e le allegazioni del contribuente sulla apposizione tardiva del timbro del messo notificatore erano mere affermazioni non documentate.
Quanto alla dedotta nullità della notifica per l’omessa indicazione della data sulla copia consegnata al contribuente, la Corte esclude che tale vizio comporti la nullità della notificazione, potendo semmai rilevare ai fini della rimessione in termini, non necessaria in considerazione della tempestività dell’impugnazione proposta. Infine, in ordine alla contestazione delle copie delle relate e degli estratti di ruolo prodotti dall’agente della riscossione, la Corte ritiene infondato il motivo, essendo la relativa doglianza rimasta generica e non essendo stata censurata la specifica statuizione della CTR sul punto.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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