L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi sull’antieconomicità della gestione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15826 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica dei redditi d’impresa, l’accertamento con metodo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, è consentito anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, potendo fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. La sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita dell’imprenditore, costituisce, in assenza di spiegazioni, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità. L’antieconomicità della condotta, quale la prosecuzione dell’attività nonostante perdite costanti, è sintomatica dell’occultamento di maggiori ricavi, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria dimostrando l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.
Il Fatto
La società, esercente attività di noleggio di autovetture con conducente, impugnava un avviso di accertamento esecutivo con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010, aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2015, maggiori ricavi non dichiarati e disconosciuto costi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente, ritenendo legittimo l’accertamento fondato sulla condotta economicamente irragionevole della società e sul significativo elemento presuntivo dei consumi di carburante dei veicoli aziendali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha innanzitutto respinto la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la pronuncia della CTR, nell’esporre le ragioni del rigetto, si collocasse al di sopra del cosiddetto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., rendendo percepibile il procedimento logico-giuridico sotteso alla decisione.
Ha poi dichiarato inammissibile il motivo che denunciava cumulativamente i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione, trattandosi di doglianze eterogenee che richiedono censure separate. Nel merito, ha escluso il vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR puntualmente esaminato e disatteso l’eccezione relativa al solve et repete, correttamente ritenuto inapplicabile all’accertamento impoesattivo di cui all’art. 29 citato.
Quanto alla notifica dell’avviso, la Corte ha confermato la legittimità della notifica diretta a mezzo posta raccomandata, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, dell’atto impoesattivo, non essendo necessaria alcuna deroga all’ordinaria disciplina notificatoria né l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Sul merito dell’accertamento, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’antieconomicità della condotta dell’imprenditore, quale la prosecuzione dell’attività in stato di perdita costante, può costituire elemento indiziario grave e preciso per la presunzione di maggiori ricavi. Ha altresì affermato che la valutazione degli indizi deve avvenire in un giudizio globale e non atomistico, potendo anche un solo indizio significativo supportare la presunzione, salvo l’ampio diritto del contribuente alla prova contraria. Nel caso di specie, la CTR aveva congruamente valutato gli elementi indiziari, ritenendo non sufficientemente provate le giustificazioni della società, con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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