Compensi agli ausiliari del giudice: motivazione apparente e criteri di calcolo (Cass. civ. Sez. II n. 20515 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta dal vizio di motivazione apparente, e come tale cassabile, l’ordinanza del tribunale che, decidendo sull’opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, si limiti a richiami generici a principi, documenti e atti di causa, senza specificamente confrontarsi con le contestazioni della parte. In particolare, quando la legge prescrive di tenere conto della complessità dell’incarico e delle eccezionali difficoltà, l’attività del magistrato non è discrezionale ma vincolata dal calcolo a scaglioni e dai criteri del d.m. applicabile. Il compenso a percentuale di cui all’art. 2, comma 1, del d.m. n. 80/2009 va calcolato sull’intero valore del lotto immobiliare, individuando lo scaglione corrispondente, e non frazionando il valore per i singoli scaglioni. Le maggiorazioni previste per il custode e per il delegato alla vendita devono essere specificamente motivate.

Il Fatto

La società ricorrente propone ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato le opposizioni riunite contro i due decreti di liquidazione del compenso di un custode e di un professionista delegato alla vendita, nominati nell’ambito di una procedura di espropriazione dell’immobile di proprietà della società.

Dopo che la ricorrente aveva corrisposto le somme pretese al creditore procedente e questi aveva rinunciato all’espropriazione, i due ausiliari avevano chiesto la liquidazione dei propri compensi. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto le istanze con due decreti; le opposizioni proposte dalla società sono state rigettate dal Tribunale, che ha ritenuto il quantum liquidabile oggetto di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità. Il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di tardività. Il ricorso avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, resa ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, è ricorribile con ricorso straordinario per cassazione, da proporsi nel termine breve di sessanta giorni dalla notificazione ovvero nel termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento. Richiamando Cass. n. 4735/2020, il Collegio osserva che non trova applicazione la disciplina del procedimento sommario di cognizione, venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.

Nel merito, i due motivi di ricorso sono fondati. La ricorrente aveva contestato, quanto al custode, l’individuazione del valore dell’immobile, la mancata riduzione del compenso per l’estinzione del processo prima della vendita e l’applicazione dell’aumento del 15% per l’eccezionale difficoltà; quanto al delegato, che il professionista aveva svolto solo l’attività compresa tra il conferimento dell’incarico e l’avviso di vendita, essendo stata poi revocata la vendita, mentre era stato liquidato il compenso anche per le attività successive, oltre alla maggiorazione del 60%.

La Corte passa in rassegna i passaggi della motivazione del Tribunale e li censura uno per uno. Il primo è generico e contraddittorio: riferisce di “complessità eccezionale” e “eccezionali difficoltà”, nozioni che il legislatore prevede unicamente nel d.m. n. 80/2009 e in relazione alla sola maggiorazione del custode. Il secondo è generico nel rinvio alla “documentazione del fascicolo d’ufficio”. Il terzo è ancora generico e riferibile alla sola maggiorazione del custode. Il quarto, relativo al solo custode, confonde il valore del lotto di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.m. n. 80/2009 con la riduzione del compenso in proporzione all’attività effettivamente svolta: una cosa è il valore del lotto, altra cosa è la riduzione.

L’ultimo passaggio, l’unico dedicato al compenso del delegato alla vendita, è anch’esso generico e incomprensibile, perché richiama attività svolte dopo l’avviso di vendita senza indicare in cosa sarebbero consistite. L’ordinanza è dunque affetta da motivazione apparente e va cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata davanti a diverso magistrato, che dovrà considerare le doglianze alla luce dei diversi criteri dei due decreti ministeriali. Il compenso del custode andrà calcolato considerando lo scaglione corrispondente all’intero valore del lotto immobiliare e non frazionando il valore per i diversi scaglioni; le maggiorazioni andranno specificamente motivate, valutando l’incidenza della rinuncia all’espropriazione prima della vendita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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