Fideiussione, decadenza ex art. 1957 e limiti del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 5665 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso monitorio proposto contro più coobbligati solidali, il cumulo processuale litisconsortile facoltativo rende autonomi i rapporti processuali tra creditore e ciascun ingiunto: la mancata notificazione del decreto ingiuntivo al debitore principale non ne determina l’inefficacia nei confronti dei fideiussori opponenti, né incide sulla loro difesa, potendo essi chiamare in causa il garantito. La decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. e la validità della rinuncia preventiva del fideiussore costituiscono questioni che, per essere esaminate in sede di legittimità, devono essere dedotte con specificità, mediante l’enunciazione della violazione e della falsa applicazione delle norme evocate e non con la mera sollecitazione di un riesame della quaestio facti. L’omessa pronuncia è deducibile solo se l’oggetto su cui il giudice doveva decidere è individuato in modo chiaro e percepibile.
Il Fatto
Due fideiussori di una società cessionaria di azienda, insieme alla debitrice principale, proposero opposizione al decreto ingiuntivo con cui la società cedente aveva intimato il pagamento di somme dovute in ragione del contratto di affitto d’azienda e della connessa fideiussione. Gli opponenti eccepirono l’estinzione del debito per l’avvenuto incasso di un assegno, la mancanza di liquidità ed esigibilità del credito, la nullità della garanzia ex art. 1957 cod. civ. e per indeterminatezza dell’oggetto, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettò l’opposizione dei fideiussori, qualificando la garanzia come connotata dal pagamento a prima richiesta e riconoscendo la deroga contrattuale alla decadenza. La Corte d’Appello confermò. Il fideiussore soccombente propose ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo error in procedendo, violazione dell’art. 1957 cod. civ. e degli artt. 1362 e 1346 cod. civ., nonché omessa pronuncia sulla nullità e sulla domanda riconvenzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’istanza di rinvio per consentire la costituzione del curatore dell’eredità giacente del ricorrente: la morte e le dichiarazioni di rinuncia all’eredità erano intervenute in epoca ben anteriore alla fissazione dell’adunanza, sicché vi era stato il tempo per attivare la procedura di nomina, e il difensore non aveva nemmeno indicato la data del decesso.
Il ricorso è dichiarato procedibile perché, pur non avendo il ricorrente prodotto la copia notificata della sentenza impugnata, la relata era stata depositata dalla resistente. Nel merito, il primo motivo è inammissibile e gradatamente infondato: la proposizione del ricorso monitorio contro più coobbligati solidali integra un litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che i rapporti processuali tra creditore e ciascun ingiunto restano indipendenti. Il primo giudice, dichiarando inefficace il decreto verso la società non notificata, non pregiudicò la cognizione dell’opposizione degli altri ingiunti. Del tutto privo di fondamento è l’assunto che l’assenza della società nuocesse alla difesa dei fideiussori, potendo essi chiamarla in causa.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la decadenza ex art. 1957 cod. civ. e l’estinzione dell’obbligazione per intervenuto pagamento, sono inammissibili: il ricorrente non riproduce la previsione contrattuale posta a fondamento della decisione, violando l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e svolge censure in termini meramente assertori, sollecitando un riesame della quaestio facti estraneo ai canoni ermeneutici evocati. La Corte richiama il principio di specificità dei motivi, di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito dalle Sezioni Unite n. 7074 del 2017, e quello sul sindacato ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 11892 del 2016; Sezioni Unite n. 20867 del 2020).
Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura di omessa pronuncia sulla nullità per indeterminatezza dell’oggetto non individua in modo chiaro l’oggetto della pronuncia mancante, né il richiamo alle pagine dell’atto di appello consente una riproduzione indiretta idonea. Quanto al silenzio sulle domande riconvenzionali, esso è meramente consequenziale al rigetto dell’opposizione, dal quale il primo giudice aveva fatto derivare il rigetto delle stesse: nessuna omissione si è verificata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso