Ferie non godute del dirigente sanitario e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20591 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente pubblico che alla cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie maturate ha diritto all’indennità sostitutiva. Il potere di autoprogrammare i periodi feriali non determina la perdita di quel diritto. Spetta al datore di lavoro provare di avere adempiuto al proprio obbligo, avendolo formalmente e inutilmente invitato a godere delle ferie e avendogli contestualmente comunicato che, in caso di mancato godimento, le stesse sarebbero andate perse. La perdita del diritto può verificarsi solo se il datore dimostra che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non impedivano il godimento. Nei casi incerti l’onere probatorio grava sul datore, non sul lavoratore.

Il Fatto

Un dirigente medico, direttore di una struttura complessa di pronto soccorso presso un’azienda ospedaliero universitaria, ha rassegnato le dimissioni con diritto a pensione, deducendo di non avere potuto godere di 75 giorni di ferie residue per improrogabili esigenze di servizio. La monetizzazione richiesta era stata respinta dall’azienda.

Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’appello ha confermato la decisione, valorizzando la conoscenza da parte del dirigente degli oneri connessi al mancato godimento e la possibilità di essere sostituito. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, denunciano la violazione delle norme sul diritto alle ferie e l’erronea ripartizione dell’onere della prova. Il ricorrente sostiene che la fruizione delle ferie del dirigente deve avvenire compatibilmente con le esigenze aziendali e che spetta al datore dimostrare la possibilità del godimento.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dal quadro normativo derivano alcuni corollari: le ferie retribuite sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore; il diritto all’indennità sostitutiva è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie; è il datore a dovere provare di avere adempiuto al proprio obbligo.

La perdita del diritto può verificarsi soltanto se il datore offre la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile che, in caso di mancato godimento, le ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato.

Secondo la Corte, l’assetto sostanziale della fattispecie impone di verificare che cosa il datore abbia concretamente fatto perché le ferie fossero godute e quale rapporto vi sia tra l’insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e la necessità di garantire la continuità del servizio. Nei casi incerti l’onere probatorio ricade sul datore di lavoro.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi: ha considerato superfluo ogni ulteriore atto datoriale e ha posto a carico del dirigente l’onere di dimostrare di non avere potuto fruire delle ferie, senza pretendere dal datore la prova dell’invito formale e dell’assenza di impedimenti organizzativi. Il terzo motivo, sulle spese, resta assorbito. La Cassazione accoglie i primi due motivi e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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