Indennità di trasferta CCNL metalmeccanici: onere probatorio e uso aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20590 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferta disciplinata dall’art. 7 CCNL Industria Metalmeccanica, il diritto alla quota per il pasto serale e per il pernottamento presuppone che il lavoratore non possa rientrare nella propria abitazione entro gli orari contrattualmente previsti. Non si configura alcuna inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro quando questi abbia allegato le località di trasferta e la loro prossimità alla residenza comunicata dal dipendente. Spetta allora al lavoratore allegare in modo specifico e provare le singole giornate in cui la trasferta si è protratta oltre l’orario utile al rientro, non essendo sufficiente una contestazione generica. Il riconoscimento di un uso aziendale richiede una puntuale allegazione dei fatti costitutivi, restando la relativa interpretazione questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Diversi lavoratori, dipendenti di una società operante nel settore degli impianti, avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di differenze retributive relative alla quantificazione piena dell’indennità di trasferta, comprensiva di tutte le componenti previste dal CCNL. La società si era opposta, conseguendo la revoca dei decreti: il giudice di primo grado aveva accertato il diritto dei lavoratori alla sola quota relativa al pasto meridiano, escludendo quella per il pasto serale e per il pernottamento.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato il rientro dei lavoratori presso le proprie abitazioni entro le ore 21,00. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 7 CCNL e l’omesso esame della natura consuetudinaria del riconoscimento dell’indennità piena.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la ritenuta adeguatezza dell’onere probatorio assolto dalla società. La Corte richiama il tenore testuale dell’art. 7 CCNL: il diritto all’indennità di trasferta viene meno quando risulti in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro. È su tale accertamento che va verificata la sussistenza del diritto.

La società aveva allegato le località di trasferta e la loro prossimità al luogo di residenza comunicato dai dipendenti, producendo estratto di mappa satellitare dalla quale emergeva un tempo di percorrenza di circa un’ora. I lavoratori non avevano contestato né le date delle singole trasferte né l’allegazione sulle commesse romane: ne deriva che la sentenza di primo grado non ha operato alcuna inversione dell’onere della prova, ma ha ritenuto assolto l’onere di dimostrare il rientro entro le ore 21,00.

Incombeva dunque sui lavoratori, ai sensi dell’art. 434 cod. proc. civ., allegare in modo specifico gli errori del giudice di primo grado. Essi non hanno indicato gli orari di lavoro né le singole località che avrebbero comportato il rientro oltre le ore 21,00, essendosi limitati a contestare genericamente l’uso della mappa satellitare come strumento probatorio. Poiché uno dei turni terminava alle ore 20,00, e non risultando contestati i tempi medi di percorrenza, è verosimile che i lavoratori rincasassero entro l’orario contrattuale.

Quanto al secondo motivo, relativo all’uso aziendale, la Corte osserva che entrambi i giudici di merito avevano rilevato il difetto di allegazione della prassi invocata, non riscontrandosi alcun richiamo specifico nella memoria di primo grado. L’interpretazione delle difese delle parti è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso, sotto l’apparente deduzione di vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già operata dal giudice di merito, risultando pertanto inammissibile secondo il principio delle Sezioni Unite n. 34476 del 2021. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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