Graduatorie di istituto: laurea e 24 CFU non equivalgono all’abilitazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7684 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022. I titoli richiesti per la partecipazione al concorso costituiscono titolo di accesso alla procedura e non attribuiscono l’abilitazione, che si consegue unicamente con il superamento delle prove concorsuali. Sussiste una ontologica diversità fra titolo di abilitazione e titolo di studio, non superabile in via interpretativa.

Il Fatto

Un docente, in possesso di diploma di laurea in architettura e ingegneria edile e di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, chiedeva l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Ancona respingeva il gravame del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

Il giudice d’appello aveva valorizzato il principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione docente e l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo modificato dalla legge n. 145 del 2018, ritenendo equiparato all’abilitazione il possesso congiunto di laurea e crediti formativi. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con cui il Ministero contesta la confusione fra requisiti di accesso ai concorsi e requisiti di iscrizione alle graduatorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo e richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 7084 del 2024, cui si affiancano le conformi Cass. n. 12416 del 2024 e Cass. n. 15838 del 2024. Il principio enunciato in quella sede viene integralmente ribadito.

Il fulcro argomentativo è la distinzione fra titolo di abilitazione e titolo di studio. Il primo si consegue solo all’esito dei percorsi abilitativi che il legislatore ha disciplinato nel tempo, quali le SSIS e i TFA. Il secondo, unitamente ai crediti formativi, vale esclusivamente come requisito di ammissione al concorso. L’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo applicabile ratione temporis, è chiaro: il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU costituisce solo titolo per la partecipazione alla procedura selettiva, mentre è il comma 4 ter a precisare che è unicamente il superamento delle prove concorsuali ad attribuire l’abilitazione all’insegnamento.

La Corte sottolinea che il legislatore ha equiparato ai titoli abilitanti specifici l’idoneità conseguita con l’esito positivo delle prove del concorso, la posizione del cosiddetto idoneo non vincitore, ma mai il solo possesso dei titoli necessari per partecipare alle operazioni concorsuali. La tesi accolta dalla Corte territoriale risulta quindi priva di fondamento.

Quanto alle graduatorie di istituto, il d.m. n. 131 del 2007 include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ma in possesso dei titoli che ne avrebbero consentito l’iscrizione e, dunque, oltre al titolo di studio, della specifica abilitazione o dell’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali. Anche per le graduatorie provinciali, disciplinate dall’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, la prima fascia è riservata ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione, mentre la seconda accoglie gli aspiranti muniti del solo titolo di studio e dei crediti formativi: è stata così esclusa ogni equiparazione.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda. La complessità e la novità della questione, su cui i giudici di merito avevano espresso orientamenti difformi, giustificano la compensazione integrale delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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