Compensazione delle spese tributarie: obbligo di motivazione non illogica (Cass. civ. Sez. V n. 20755 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I rapporti tra la regola della soccombenza, di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e quella speciale della compensazione delle spese, di cui al comma 2 della medesima disposizione, sono costruiti in termini di norma generale e norma eccezionale, la seconda operando come correttivo della prima e modulandone l’applicazione secondo il principio di proporzionalità e di specialità dei casi. È ammessa una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa in presenza di elementi che la giustifichino, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese. Se la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni riporta a una nozione elastica, il limite all’elasticità della deroga è dato dall’esplicitazione di motivazioni che non risultino né illogiche né incoerenti, censurabili in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria apposta su un immobile a lei trasferito dal coniuge in sede di separazione consensuale, per un debito personale di quest’ultimo. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e compensato le spese di lite per ragioni di opportunità ed equità.
La commissione tributaria regionale, in sede di appello, respingeva la censura sulla regolamentazione delle spese, ritenendo esplicitate le ragioni della compensazione, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra la trascrizione del trasferimento immobiliare e l’iscrizione dell’ipoteca. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che concernono la medesima quaestio iuris. Il punto di partenza è la formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156 del 2015: le spese possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Il Collegio richiama il percorso della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Da tale pronuncia si traggono le coordinate ermeneutiche applicabili anche alla norma tributaria, costruita come norma eccezionale rispetto alla regola della soccombenza. La gravità ed eccezionalità delle ragioni, da intendersi in via cumulativa, va correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente e all’incidenza di fattori esterni non controllabili.
La Corte ribadisce che il potere di compensare ha natura discrezionale, con conseguente limitazione del sindacato di legittimità: esso è volto ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Resta però censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito ha sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
Nel caso concreto i giudici regionali avevano compensato le spese in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra trascrizione del trasferimento e iscrizione ipotecaria, senza dare rilievo alla circostanza — discussa nel merito — che otto mesi prima del giudizio la contribuente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela dell’iscrizione, senza ricevere risposta. La ratio decidendi risulta così viziata. Il primo motivo, che lamentava la motivazione apparente, è invece respinto, perché il percorso argomentativo della sentenza impugnata, per quanto erroneo, lascia cogliere la ragione del decidere.
Il ricorso è pertanto accolto nei motivi secondo e terzo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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