Operazioni soggettivamente inesistenti e deducibilità dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 20753 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, non esclude la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto della consapevole partecipazione dell’acquirente al meccanismo fraudolento. La deducibilità resta subordinata al rispetto dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, oltre che all’assenza di un impiego diretto dei beni o servizi per il compimento di un delitto non colposo. In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per indizi, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; sul contribuente grava la prova contraria della massima diligenza esigibile.
Il Fatto
Una società vinicola, dichiarata fallita nel 2016, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria accertava un maggior reddito d’impresa ai fini IRES, un maggiore valore della produzione ai fini IRAP e una maggiore imposta ai fini IVA, disconoscendo costi e detrazioni relativi a fatture per operazioni ritenute inesistenti, con applicazione delle sanzioni maggiorate.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La CTR Emilia-Romagna, con sentenza n. 1903/2016, rigettava l’appello, ravvisando il difetto di un minimo di diligenza professionale della contribuente nei rapporti con il fornitore e la sua consapevole partecipazione alla frode fiscale, anche sulla base degli elementi emersi dall’indagine penale. La società ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993 e dell’art. 53 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura secondo cui la CTR avrebbe qualificato i rapporti con il fornitore come operazioni oggettivamente inesistenti. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata, nel valorizzare l’assenza di garanzie a fronte di ingenti acconti e la condizione di nullatenente e prestanome del fornitore, ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo delle operazioni soggettivamente inesistenti, ravvisando non già la mera conoscibilità, ma l’effettiva partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento.
Tale percorso è conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata: in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; sul contribuente incombe la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la diligenza massima esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità né la mancanza di benefici.
Richiamato l’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, la Corte ricorda che esso opera come ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem e che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, purché non contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità e non riguardino beni o servizi direttamente utilizzati per un delitto non colposo.
Su questo punto il motivo è inammissibile per difetto di specificità, oltre che infondato: la CTR ha qualificato le fatture come soggettivamente inesistenti, ma non ha riconosciuto i costi per mancanza della prova dei requisiti dell’art. 109 t.u.i.r., non avendo la contribuente allegato gli elementi necessari a valutarne l’inerenza e la certezza. È altresì infondata la censura sull’art. 53 Cost.: il riconoscimento forfettario dei costi vale solo per l’accertamento induttivo puro e, dopo la C. cost. n. 10 del 2023, nei casi di accertamento analitico-induttivo da indagini bancarie; nel caso di specie l’accertamento è scaturito da verifiche fiscali, senza ricostruzione induttiva dei ricavi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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