Natura ordinatoria del termine per la determinazione della rendita DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 23138 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione DOCFA, assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la determinazione della rendita catastale definitiva, ha natura meramente ordinatoria. Il carattere perentorio non è espressamente previsto dalla norma regolamentare, né può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Il verificarsi della scadenza non comporta la decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettifica, con la conseguenza che, ove l’ufficio non provveda, la rendita proposta dal contribuente rimane negli atti catastali fino alla determinazione di quella definitiva.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva operato una nuova determinazione di classamento e rendita catastale degli immobili di sua proprietà. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso e, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania confermava la pronuncia, ritenendo che la rendita catastale definitiva fosse intervenuta oltre i termini di legge.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva qualificato come ordinatorio il termine per l’adozione dell’avviso di accertamento dopo la dichiarazione presentata tramite procedura DOCFA.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. L’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701/1994 stabilisce che la rendita proposta rimane negli atti catastali fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni.

Richiamando un consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 6411/2014, Cass. n. 16242/2015, Cass. n. 34246/2019, Cass. n. 6218/2020, Cass. n. 4752/2021), la Corte ha ribadito che la procedura DOCFA ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto, attribuendo alle dichiarazioni del contribuente la funzione di “rendita proposta”. Il termine di dodici mesi assegnato all’ufficio ha natura ordinatoria, poiché il suo carattere perentorio non è espressamente previsto dalla norma regolamentare né è ricavabile dalla disciplina legislativa della materia.

La decisione ha evidenziato che un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali risulterebbe assolutamente incompatibile con il sistema delineato dal legislatore. Ne consegue che il decorso del termine non determina la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento e rettifica della rendita, che può quindi essere esercitato anche dopo la scadenza del periodo annuale.

Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva incentrato il proprio apparato argomentativo esclusivamente sul profilo della decadenza del potere di accertamento, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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