Accertamento bancario, autorizzazione e onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20845 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione all’accesso alle banche dati ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, interna ai rapporti tra uffici; dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l’illegittimità dell’avviso, poiché questa può derivare solo dalla materiale assenza dell’autorizzazione e sempre che ne sia derivato un pregiudizio concreto per il contribuente, non allegato né dimostrato. Nel processo tributario il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non supplisce alle carenze probatorie delle parti, ma opera in funzione integrativa in situazioni di oggettiva incertezza. Il riparto dell’onere della prova ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 impone al contribuente di offrire la prova contraria alle presunzioni desumibili dai movimenti bancari.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2009, con il quale, a seguito di indagini bancarie autorizzate dalla Direzione Regionale, era stato accertato un maggior reddito Irpef con il conseguente recupero di maggiori imposte, addizionali, sanzioni e interessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano annullava parzialmente l’atto in autotutela e rigettava nel resto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello, ritenendo che l’onere della prova contraria ricadesse sul contribuente e che l’Ufficio non avesse violato l’art. 7 della legge n. 212/2000. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi; l’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte rileva che nella sentenza impugnata non si afferma che il rinvio fu concesso all’Ufficio per produrre la delega al funzionario firmatario, sicché l’espressione “nulla è stato prodotto” non può riferirsi a tale documento. La doglianza sull’autorizzazione alla produzione tardiva è inoltre inammissibile, poiché denuncia un error in procedendo sussunto erroneamente nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sul potere istruttorio del giudice tributario, la Corte richiama il principio per cui esso non può supplire alle carenze delle parti nell’assolvimento del proprio onere probatorio, ma opera solo in funzione integrativa in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cass. n. 12383/2021). Nel caso di specie, essendo pacifico che l’avviso fosse stato firmato da un funzionario munito di delega e che l’Ufficio avesse già prodotto i relativi documenti in primo grado, il potere discrezionale di acquisire ulteriore documentazione è stato legittimamente esercitato.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., in presenza di doppia conforme sfavorevole al contribuente. La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui il potere di svolgere accertamenti bancari trova fondamento direttamente nell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, senza necessità di specifica motivazione sull’avvio dei controlli, e che l’autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972 ha funzione organizzativa (cfr. Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 13353/2018).

Il quinto motivo è infondato: la C.T.R. ha correttamente applicato la regola di riparto dell’onere della prova desumibile dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, atteso che le tabelle dell’avviso davano conto non solo dei movimenti bancari, ma anche del tipo di operazione e dell’esistenza o meno di idonea giustificazione. Il sesto motivo è infondato: l’avviso è stato emesso “a tavolino”, senza accesso presso i locali del contribuente, e per le imposte dirette non sussiste un generalizzato vincolo di contraddittorio preventivo (cfr. Cass., Sez. U., n. 24823/2015).

Il settimo motivo è respinto: il divieto di bis in idem non opera in astratto, non essendo sufficiente l’inoltro di una denuncia ex art. 331 c.p.p. né l’iscrizione nel registro degli indagati. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con nulla per le spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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