Contrasto tra motivazione e dispositivo nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20840 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’omessa pronuncia su di un’eccezione di inammissibilità dell’appello non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. ove la decisione adottata ne comporti implicitamente il rigetto. L’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., sicché è sufficiente che l’appellante riproponga le argomentazioni già svolte in primo grado, senza necessità di nuove censure. È affetta da nullità, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, la sentenza che affermi in motivazione la tassabilità dell’intera superficie del rettangolo contenente il messaggio pubblicitario e accolga poi l’appello del contribuente annullando gli avvisi calcolati nei medesimi termini.
Il Fatto
Una società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità notificava alla società petrolifera sei avvisi di accertamento per gli anni 2012/2014, relativi al messaggio pubblicitario apposto sulle cornici delle pensiline di due stazioni di servizio.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, accoglieva l’appello di quest’ultima. La concessionaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva la società petrolifera con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La questione centrale attiene alla determinazione della superficie tassabile ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza regionale per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenuto ripetitivo delle difese di primo grado. Il motivo è inammissibile nei termini della censura: la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Nella specie il giudice regionale, pur non esaminando espressamente l’eccezione, l’ha implicitamente rigettata accogliendo il gravame.
La Corte ribadisce inoltre che nel processo tributario l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 — richiedente i motivi specifici di impugnazione — deve essere interpretato restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale limitativa dell’accesso alla giustizia. Non occorre una rigorosa enunciazione delle ragioni: è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato, attesa la natura pienamente devolutiva dell’appello.
Il secondo motivo denuncia la nullità per violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 115 cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993. Sotto il primo profilo la Corte ritiene irrilevante il riferimento alla scritta ENI in luogo di AGIP, poiché il cuore della decisione è il segmento materiale su cui la scritta è apposta, non il tipo di segno, tanto più che i due marchi differiscono assai poco per numero di lettere.
È invece accolto il secondo profilo: esiste un contrasto irriducibile e non sanabile tra motivazione e dispositivo. La Commissione regionale, da un lato, ha affermato in motivazione che l’intero rettangolo contenente la scritta andava tassato e che l’imposta doveva escludersi solo per i pilastri di sostegno; dall’altro, con il dispositivo, ha accolto l’appello della contribuente, annullando implicitamente gli avvisi che avevano calcolato l’imposta proprio nei termini indicati dal giudice.
Accolta la seconda parte del motivo, il ricorso incidentale condizionato della società petrolifera, pur articolato sulla violazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 507/1993, è dichiarato assorbito: la nullità della sentenza impone al giudice del rinvio di rinnovare l’intera valutazione sulla res controversa. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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