Il visto doganale sul DAA3 non prova la consegna in regime sospensivo (Cass. civ. Sez. V n. 22307 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ai sensi degli artt. 6 e seg. del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall’Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale apposto sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l’avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento. Il DAA3, nella disponibilità dello speditore fin dall’inizio dell’operazione, non dimostra la ricezione della merce se privo delle prescritte compilazioni e dell’attestazione di ricezione redatta e firmata dal destinatario. Ne deriva che il mancato rispetto della procedura determina lo svincolo irregolare della merce e resta esclusa la prova alternativa del trasporto.
Il Fatto
La controversia nasce dal recupero ad imposizione dell’IVA operato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società per operazioni ritenute inesistenti, relative a merce dichiarata in sospensione di accisa ed esenzione IVA. Secondo l’Ufficio, le merci spedite dalla contribuente non sono mai giunte al deposito fiscale di destinazione e sono state invece cedute ad operatori nazionali in evasione di IVA e di accisa.
La società impugna l’accertamento sostenendo di essere in possesso del terzo documento amministrativo di accompagnamento per ciascuna spedizione. La pretesa viene respinta in primo grado e in appello; la contribuente propone ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge sul riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis, rilevando che la normativa allora vigente non prevedeva ancora l’utilizzo del documento amministrativo di accompagnamento in forma elettronica, introdotto dalla Direttiva 2008/118/CE e dal Reg. n. 684/2009 e recepito in Italia con il d.lgs. n. 48/2010.
Nel sistema previgente il DAA è emesso in quattro esemplari dallo speditore. Il terzo esemplare scorta la merce ai fini dell’appuramento doganale. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25/03/1996 n. 210, il buon fine della spedizione è appurato con la ricezione del terzo esemplare contenente, nella casella c), l’attestazione di ricezione redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante, con successiva rispedizione al deposito di provenienza.
Solo con la ricezione del documento così compilato il deposito spedente si sdebita, scaricando l’accisa sulla merce in capo al deposito ricevente. La Corte ribadisce che la prova della ricezione deve avere provenienza ufficiale e non costituire mero atto privato, richiamando Cass. Sez. V n. 8353 del 15/03/2022. Neppure la copia del DAA3 trasmessa via fax dal destinatario è equipollente al terzo esemplare controfirmato dall’Ufficio delle Dogane e rispedito al deposito di provenienza.
Il DAA3 viene emesso prima della consegna e, ex ante, non può attestare la ricezione della merce. Siffatto risultato si ottiene solo a seguito dell’arrivo nel deposito di destinazione, della compilazione del documento e della rispedizione, attività che la ricorrente neppure allega essere stata compiuta. Il visto della dogana, apposto sul terzo esemplare, non perfeziona la procedura: ha il solo valore di presa d’atto e di attestazione della conformità formale con il quarto esemplare.
Quanto ai motivi sulla motivazione, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità. La motivazione apparente ricorre solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza, secondo il minimo costituzionale già affermato da Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. La CTR ha argomentato in modo logico, valorizzando le dichiarazioni dei vettori, i riscontri documentali sui transiti autostradali, l’inoperatività di una ditta di trasporti e il fallimento di altra ditta. Le censure sul riparto probatorio, al di là dello schermo della violazione di legge, mirano a un indebito riesame del merito e sono inammissibili anche per doppia conforme. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.