Atto ricognitivo della condizione sospensiva non soggetto a termine per l’imposta ipo-catastale (Cass. civ. Sez. V n. 20943 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta ipotecaria e catastale, l’atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l’efficacia del contratto traslativo non è sottoposto al termine di cui all’art. 19 d.P.R. n. 131/1986 e, quindi, nemmeno alla sanzione prevista, con riferimento all’imposta di registro, dall’art. 69 d.P.R. n. 131/1986. Il rinvio operato dall’art. 13 d.lgs. n. 347/1990 alle disposizioni sull’imposta di registro riguarda il procedimento di accertamento, liquidazione, irrogazione e riscossione, non l’individuazione dei comportamenti sanzionabili, già disciplinati dall’art. 9 d.lgs. n. 347/1990. La cancellazione dell’indicazione della condizione sospensiva costituisce formalità pubblicitaria facoltativa, priva di termine, con conseguente esclusione della sanzione per omissione o ritardo.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica stipulava nel marzo 2012 un atto notarile di compravendita immobiliare, sottoposto a condizione sospensiva consistente nell’assenso regionale alla voltura delle autorizzazioni e nell’accatastamento dei fabbricati. Le condizioni si avveravano nel marzo 2013. Nel maggio 2014 le parti stipulavano l’atto ricognitivo dell’avveramento e lo presentavano alla registrazione nel giugno 2014, entro trenta giorni.

Nel marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione, irrogando la sanzione del 120% per tardiva denuncia dell’avveramento, sul presupposto che l’atto ricognitivo andasse presentato entro venti giorni dall’evento. Il contribuente impugnava. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, ritenendo non sanzionabile la condotta. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 69 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 12 e 13 d.lgs. n. 347/1990, sostenendo che il rinvio di quest’ultima norma al regime dell’imposta di registro imporrebbe, anche per i tributi ipo-catastali, la denuncia dell’avveramento della condizione nel termine di venti giorni.

La Corte osserva che l’atto ricognitivo era finalizzato a cancellare l’indicazione della condizione sospensiva, secondo l’art. 2668, terzo comma, cod. civ., poiché la trascrizione del trasferimento era già avvenuta con l’atto condizionato. Ai fini fiscali, l’art. 7 d.lgs. n. 347/1990 impone un termine di trenta giorni solo per le annotazioni obbligatorie riferite agli artt. 2654, 2655 e 2896 cod. civ., tra le quali non rientra la cancellazione dell’indicazione della condizione.

Poiché per tale formalità facoltativa non è previsto alcun termine, viene meno a monte la possibilità di irrogare la sanzione per omissione o ritardo. L’art. 9 d.lgs. n. 347/1990 disciplina i comportamenti sanzionabili nel settore ipo-catastale. L’art. 13 d.lgs. n. 347/1990 rinvia alle norme sull’imposta di registro solo per accertamento, liquidazione, irrogazione, riscossione e prescrizione, non per l’individuazione delle condotte illecite.

Il collegio ritiene non pertinente il precedente n. 10023/2022, che si limita ad ammettere l’accertamento dell’avveramento con mezzi diversi dalla denuncia, senza estendere l’art. 69 T.U.R. alle imposte ipo-catastali. Applicare la sanzione attraverso le norme di registro violerebbe il principio di legalità dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472/1992.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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