Detrazione Iva non preclusa dall’omessa dichiarazione annuale (Cass. civ. Sez. V n. 5695 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato. La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario ove siano rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Il diritto resta subordinato alla dimostrazione, ovvero alla non contestazione, che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili. Il controllo formale automatizzato ex artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 non tocca la posizione sostanziale del contribuente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale in esito al controllo ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relativo alla dichiarazione mod. Unico 2015. L’Amministrazione finanziaria recuperava il credito Iva derivante da dichiarazione omessa, oltre agli interessi e alle sanzioni.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR, con la pronuncia impugnata, confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittima la compensazione del credito Iva disconosciuto a causa dell’omissione dichiarativa, che non consentiva la riconciliazione dei due importi. La società ricorreva per cassazione con un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in vista della pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pregiudicato il diritto a vedersi riconosciuto il credito Iva risultante dalle scritture contabili e dalla dichiarazione, non contestato nella sua effettività, in forza della sola omissione dichiarativa.

La Corte ritiene il motivo fondato e richiama la propria massima composizione nomofilattica: Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 17758 del 08.09.2016, seguita, tra le altre, da Cass. Sez. V, sentenza n. 4392 del 23.02.2018.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione della cartella. Il fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente e sia scevro da profili valutativi o estimativi, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972. Resta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati ad operazioni imponibili.

Nel caso concreto difetta ogni contestazione dell’ufficio sull’effettiva esistenza del credito Iva, formatosi nei periodi d’imposta 2012 e 2013, entro la c.d. cornice biennale rispetto al periodo oggetto di controllo, il 2014. Il credito va dunque riconosciuto, a pena di violazione del principio della neutralità dell’Iva. La sentenza impugnata è cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso, con condanna della parte resistente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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