Omessa distrazione delle spese: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 1240 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Il procedimento di correzione è in linea con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., garantisce il rispetto del principio di ragionevole durata del processo, assicura più rapidamente al difensore distrattario il titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche alle pronunce della Corte di cassazione. L’istanza può essere proposta sia dal difensore antistatario sia dalla parte da lui rappresentata.

Il Fatto

Una società controricorrente ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 9953 del 13/04/2023. Nel dispositivo di quella pronuncia la Corte aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, senza disporre la distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. L’Agenzia delle entrate, ricorrente nel giudizio definito, non ha svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rimedio esperibile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore. La Corte esclude che si debba ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma rispetto a quella di condanna alle spese.

Il rimedio corretto è individuato nel procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La Corte rileva che tale procedura è coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che ad essa rinvia quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.

La scelta è giustificata da ragioni di effettività della tutela: il procedimento consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione in forza dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. Sul punto la Corte richiama Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010, Cass. n. 12437 del 17/05/2017 e Cass. n. 5082 del 26/02/2024.

Quanto alla legittimazione, l’istanza può essere presentata sia dal difensore antistatario sia dalla parte rappresentata: non è configurabile una distinzione tra proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione e proposizione in rappresentanza di parte sulla base dell’originaria procura, come chiarito da Cass. n. 15302 del 31/05/2023.

Nel merito, la sentenza n. 9953 del 2023 risulta effettivamente affetta da errore materiale, poiché la richiesta di distrazione era stata avanzata dal difensore della controricorrente nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso nel dispositivo né nella motivazione. La Corte dispone pertanto la correzione con l’aggiunta delle parole relative alla distrazione in favore del difensore antistatario, sia nel punto 3 delle “Ragioni della decisione” sia nel dispositivo, con annotazione a cura della cancelleria. Nulla è disposto sulle spese, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione, nel quale non è individuabile una parte soccombente in senso proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *