Responsabile del procedimento e motivazione dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 20945 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulla pubblicità, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando contiene gli elementi essenziali per individuare l’oggetto e i termini della pretesa tributaria, ossia numero e tipo dei mezzi pubblicitari, riconducibilità degli impianti al contribuente, ubicazione, categoria e superficie degli stessi con la relativa tariffa e la normativa applicata. La liquidazione del tributo sulla base del contenuto della dichiarazione presentata dal contribuente, ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, non richiede un’analitica istruttoria per ogni annualità, operando il principio di ultrattività. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non è causa di nullità dell’atto impositivo, poiché tale sanzione è prevista dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 per le sole cartelle di pagamento.

Il Fatto

Una società esercente l’attività pubblicitaria riceveva dal Comune un avviso di accertamento per l’imposta sulla pubblicità relativa a una determinata annualità. L’atto veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La società proponeva appello e la Commissione tributaria regionale lo respingeva, rilevando che l’avviso conteneva tutti gli elementi essenziali della pretesa impositiva e che il responsabile del procedimento era individuabile nel funzionario sottoscrittore.

Avverso la sentenza di gravame la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’ente impositore non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli art. 7 legge n. 212/2000 e art. 3 legge n. 241/1990, oltre che dell’art. 10 d.lgs. n. 507/1993, lamentando che la motivazione dell’avviso fosse insufficiente per l’assenza di indicazioni precise come il numero civico o la distanza chilometrica. La Corte dichiara il motivo inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, nella versione modulata secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, richiamando Cass. n. 3612 del 2022 e Cass. n. 14843 del 2024. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare l’effettivo contenuto dell’atto per contestarne gli elementi asseritamente mancanti, mentre la decisione della CTR è chiara nel riscontrare la presenza di tutti gli elementi identificativi della pretesa.

Con il secondo motivo si lamentava la mancata pronuncia sul divieto di motivazione successiva, per avere il Comune modificato in giudizio la base dell’accertamento. Il motivo è infondato: non si tratta di integrazione della motivazione, ma di mera difesa in giudizio. Le deduzioni dell’amministrazione costituiscono azione difensiva e non possono confondersi con la compiutezza motivazionale dell’atto, che il giudice del gravame ha specificamente verificato.

Con il terzo motivo si prospettava una motivazione apparente, essendosi la CTR fondata su una dichiarazione mai prodotta. La Corte disattende la censura, chiarendo che il riferimento alla dichiarazione dà conto della ratio decidendi e richiama il principio di ultrattività della dichiarazione stessa, che se non modificata produce effetto anche per gli anni successivi ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 507/1993.

Con il quarto motivo si contestava la mancata produzione della delibera di designazione del responsabile del procedimento. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’indicazione del responsabile non è richiesta a pena di nullità dall’art. 7 legge n. 212/2000, poiché tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, applicabile ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008, richiamando Cass. Sez. U. n. 11722 del 2010 e i successivi conformi arresti.

Il ricorso è dunque respinto. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’intimato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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