Responsabilità amministratori non esecutivi per omissioni informative Consob (Cass. civ. Sez. II n. 20980 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per violazione degli obblighi informativi in materia di offerta al pubblico di titoli, diverse da quelle per manipolazione del mercato, non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU. Ne consegue che alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 72 del 2015 non si applica la disciplina più favorevole, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015 deroga espressamente al principio del favor rei. Gli amministratori non esecutivi di una banca rispondono a titolo di colpa delle omissioni informative nei prospetti di offerta, poiché l’art. 2381, sesto comma, cod. civ. impone loro un dovere di agire informato che prescinde dalle segnalazioni degli organi delegati; in presenza di segnali di allarme, spetta all’amministratore provare di essersi attivato o di avere agito senza colpa.
Il Fatto
All’esito di una verifica ispettiva condotta presso un istituto di credito tra il 2015 e il 2016, la Consob, con delibera n. 19932 del 30 marzo 2017, ha applicato a un componente del consiglio di amministrazione della banca una sanzione pecuniaria per l’omissione di informazioni rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014. La sanzione riguardava la violazione dell’art. 94, comma 2, TUF, per la mancata rappresentazione di informazioni necessarie agli investitori concernenti la determinazione del prezzo delle azioni, la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto dei titoli e la compravendita delle azioni della banca.
Il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo l’annullamento della sanzione. La Corte d’appello di Venezia ha respinto la domanda. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni alle sanzioni Consob. Il motivo è infondato: la competenza spetta al giudice ordinario, poiché chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge vanta un diritto soggettivo perfetto. L’attribuzione al giudice amministrativo richiederebbe un’apposita disposizione di legge, e la questione di costituzionalità proposta si risolve in una pronuncia additiva inammissibile.
Quanto al tema della decadenza, la Corte ribadisce che il termine di centottanta giorni ex art. 195, comma 1, TUF decorre non dalla “constatazione del fatto”, ma dal momento dell'”accertamento del fatto“, ossia dal giorno in cui l’autorità ha completato l’istruttoria. L’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981 non individua un termine finale per l’adozione del provvedimento sanzionatorio, disciplinando solo l’ipotesi di misura cautelare in pendenza del procedimento.
Sul diritto di difesa, la Corte esclude che la mancata ostensione globale dei documenti acquisiti in fase ispettiva integri una lesione del contraddittorio: la documentazione non allegata alla relazione ispettiva non costituisce il corredo probatorio delle violazioni. Le garanzie procedimentali davanti alla Consob, prima delle modifiche introdotte nel 2015, sono riconducibili al contraddittorio procedimentale di tipo verticale, non a quello di matrice processuale.
Nel merito, la Corte conferma la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito. Gli schemi comunitari di prospetto indicano solo le “informazioni minime“, mentre l’art. 94, comma 2, TUF impone di indicare tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio. Le omissioni riguardavano i criteri di determinazione del valore delle azioni e il massiccio ricorso al sistema dei finanziamenti correlati.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama il principio secondo cui l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto, gravando sul trasgressore l’onere di provare di aver agito senza colpa. L’art. 2381, sesto comma, cod. civ. impone agli amministratori non esecutivi un dovere di agire informato che opera anche in assenza di segnali di allarme. Nella specie, erano presenti molteplici segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre il ricorrente ad attivarsi.
Infine, la Corte respinge la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, poiché la questione è manifestamente infondata e sussiste una giurisprudenza consolidata che esclude la natura penale delle sanzioni Consob in materia di offerta al pubblico. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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