Travisamento della prova solo se l’errore è decisivo e documentato (Cass. civ. Sez. III n. 16580 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è deducibile con ricorso per cassazione, ove non ricorra l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., soltanto quando un’informazione probatoria utilizzata dal giudice di merito sia contraddetta da uno specifico atto processuale e incida su un punto decisivo della controversia, così che la sua rimozione sia idonea, da sola o nel contesto delle altre risultanze istruttorie, a giustificare una diversa decisione. Il vizio non può invece veicolare un improprio accesso al merito, chiedendo al giudice di legittimità una complessiva rivalutazione dell’intero quadro probatorio. La distinzione tra riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità, e travisamento probatorio, scrutinabile in cassazione, è netta. È infine inammissibile il motivo che, in presenza di più cause alternative rilevate dal consulente tecnico d’ufficio, pretenda di sostituire la scelta motivata del giudice di merito circa la causa più plausibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un locale in cui esercitava la propria professione, aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cod. proc. civ. per accertare le infiltrazioni d’acqua che interessavano l’immobile, collegandole a un canale di gronda posto sulla sommità dello spazio di isolamento tra il condominio e i fabbricati adiacenti.
Nel primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 698/2022, aveva però riformato la decisione, addebitando le infiltrazioni all’eccezionalità delle precipitazioni del 2011 e ai lavori eseguiti dal ricorrente nel proprio immobile, aggettanti sull’edificio adiacente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo travisamento della prova e violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza di appello per aver attribuito esclusiva rilevanza a un evento straordinario — le precipitazioni del novembre 2011 — retrodatandolo al 2009 e al 2010, e per avergli imputato opere abusive mai affermate dal consulente tecnico d’ufficio né riscontrabili negli atti di causa.
La Corte ricostruisce la nozione di travisamento della prova. Il vizio non implica una valutazione dei fatti, ma la constatazione che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, risulta contraddetta da uno specifico atto processuale. A differenza del travisamento del fatto, esso è deducibile in cassazione, purché incida su un punto decisivo.
I precedenti richiamati — Sez. 2 n. 4604 del 1981 e, da ultimo, Cass. Sezioni Unite n. 5792 del 2024 — confermano la distinzione tra il riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità, e il travisamento probatorio, scrutinabile dal Collegio. Solo l’emergenza probatoria decisiva non valutata, quella distorsamente apprezzata rispetto alla sua reale consistenza, o l’apprezzamento di una prova inesistente integrano il vizio. Non può invece veicolarsi con tale censura un accesso improprio al merito, sollecitando una rivalutazione complessiva del quadro probatorio.
Applicando tali principi, i dati obiettivi rilevati dal consulente tecnico in via alternativa e fatti propri dalla Corte territoriale non sono in grado di mettere in crisi la ragione interna della decisione. Il ricorrente, prospettando un travisamento, pretende in realtà un riesame non consentito delle risultanze probatorie, che la Corte di merito ha motivatamente valutato, prescegliendo tra le possibili cause alternative delle infiltrazioni quella più plausibile e convincente, con maggior grado di conferma degli indizi secondo un ragionamento di tipo inferenziale (Cass. Sez. 3 n. 25884 del 2022; Sez. 3 n. 23197 del 2018; Cass. Sezioni Unite n. 576 del 2008).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate per ciascun controricorrente, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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