Assorbimento improprio e prova del danno da inadempimento bancario (Cass. civ. Sez. I n. 10879 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale della banca per l’omesso trasferimento di somme mediante bonifico, il fatto lesivo non integra di per sé un danno risarcibile, poiché il danno-conseguenza deve essere allegato e provato dal danneggiato. L’accertamento del nesso di causalità, materiale e giuridico, spetta al giudice e non può essere demandato al consulente tecnico d’ufficio, nemmeno quando la consulenza abbia natura percipiente. L’assorbimento improprio di un motivo di impugnazione integra omissione di pronuncia, salvo che il giudice indichi i presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano.

Il Fatto

Una società, correntista presso un istituto di credito, aveva disposto due bonifici swift in favore di due fornitori esteri. La banca dapprima autorizzò i pagamenti e poi li revocò dopo tre giorni, privando di efficacia operazioni già comunicate come eseguite. La società convenne in giudizio la banca per ottenere il risarcimento dei danni da revoca e la restituzione delle somme risultanti dal ricalcolo operato per eliminare gli effetti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, in violazione del divieto di anatocismo. Anche il legale rappresentante, correntista, agì per il risarcimento dei danni personali.

Il Tribunale accolse in parte la domanda risarcitoria e quella restitutoria, condannando la banca alle spese. La Corte d’appello, in riforma, rigettò le pretese della società, riconoscendo l’inadempimento contrattuale della banca ma escludendo la prova del danno, e condannò la società e il rappresentante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. La società ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato la censura sulla motivazione e sul preteso travisamento della prova. L’inadempimento riguardava l’omesso trasferimento di una somma mediante addebito sul conto dell’ordinante e accredito sul conto del creditore, nell’ambito del rapporto tra ordinante e banca, estraneo al beneficiario. In tale relazione l’omesso trasferimento costituisce il fatto lesivo, ma non si configura in re ipsa alcun danno-conseguenza: né il calo della produzione e dei ricavi nel triennio successivo, né il mancato guadagno derivante dalla vendita della merce rimasta insoluta.

Spetta alla società danneggiata provare questi pregiudizi. In assenza di tale prova, è coerente il rigetto della domanda nonostante la dimostrazione del fatto lesivo. Il giudice deve poi accertare, sul piano della causalità materiale, l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento di danno, per poi valutare le concause sul piano della causalità giuridica, escludendo le conseguenze non riconducibili all’evento.

Il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite n. 3086/2022 e n. 6500/2022, secondo cui il perimetro dell’attività del consulente tecnico è pur sempre quello della prova, in ragione della necessità di valutare le prove alla luce di un sapere tecnico. A tale perimetro è estranea l’individuazione della soluzione giuridica, anche con una consulenza percipiente. La Corte territoriale ha quindi correttamente valutato la relazione causale, dando rilievo alle circostanze che la società era già debitrice, era stata posta in amministrazione controllata e altri creditori avevano trascritto pignoramenti immobiliari.

Quanto al travisamento, le Sezioni Unite n. 5792/2024 hanno stabilito che esso, quale svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto; ove invece rifletta la lettura del fatto prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. Nel caso in esame nessuna pretermissione di fatti decisivi è emersa, poiché il consulente aveva svolto valutazioni giuridiche estranee al proprio ambito di competenza.

Fondato è invece il motivo sull’assorbimento del secondo motivo di appello incidentale. La Corte d’appello, ritenuto assorbito quel motivo, ha posto in essere un’assorbimento improprio, che presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità di provvedere sulle altre questioni. Manca tuttavia la specifica indicazione dei presupposti di fatto e di diritto: si configura così un’omissione di pronuncia. Né è configurabile il giudicato, che si forma se il giudice pronuncia, sia pure implicitamente, non se non pronuncia. Per ragioni analoghe è fondato il sesto motivo, relativo a un ulteriore assorbimento improprio. La Corte ha accolto il terzo e il sesto motivo, dichiarato inammissibili il primo e il secondo, assorbito gli altri, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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