Trasporto pubblico locale, legittimazione passiva della Regione dopo il trasferimento ai Comuni (Cass. civ. Sez. I n. 21056 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto pubblico locale, a partire dall’entrata in vigore della l.r. Abruzzo n. 1/2011 si è realizzato un trasferimento completo delle funzioni gestionali e finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia. La Regione si limita a trasferire un monte di risorse omnicomprensivo e vincolato, senza assumere alcun obbligo diretto verso le aziende concessionarie. Ne consegue che la questione non attiene alla legittimazione passiva ma alla titolarità passiva del rapporto: la Regione non è debitrice dei conguagli sui contributi di esercizio, che devono essere richiesti al Comune concedente. La mancata abrogazione degli artt. 49 e 56 della l.r. n. 62/1983 non conserva in capo alla Regione la titolarità del rapporto, perché la l.r. n. 1/2011 ha attuato la delega ivi contenuta in un’ottica di semplificazione.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio di un Comune capoluogo ha chiesto la condanna della Regione e del Comune al pagamento del conguaglio sui contributi di esercizio relativi all’anno 2011, previsti dalla l.r. Abruzzo n. 62/1983. La società sosteneva che le somme già percepite costituissero semplici acconti.
Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, condannando in solido Regione e Comune. La Corte d’appello, accogliendo l’appello principale della Regione, l’ha esclusa dal novero dei soggetti condannati, sul rilievo che dopo la l.r. n. 1/2011 e la successiva l.r. n. 9/2012 la gestione finanziaria e l’erogazione dei contributi spettano in via esclusiva ai Comuni capoluogo. La società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla sola Regione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina il rilievo della mancata allegazione della procura speciale nel fascicolo telematico della ricorrente. La procura risultava però depositata nel fascicolo di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. Richiamando un proprio precedente, la Corte esclude l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, scansionata e firmata digitalmente dal difensore.
Nel merito, i due motivi — violazione delle norme regionali e contraddittorietà del ragionamento sulla competenza regionale a determinare i costi standard — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.
La Corte opera una precisazione qualificatoria decisiva: la questione non riguarda la legittimazione passiva della Regione, ma la titolarità passiva del rapporto, cioè la qualità di debitore rispetto al diritto di credito azionato dalla concessionaria.
Sul piano normativo, la Corte valorizza l’art. 64 della l.r. Abruzzo n. 1/2011, inserito nel Capo dedicato agli interventi urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale. La disposizione trasferisce ai Comuni capoluogo le risorse destinate ai servizi urbani e conferisce loro le funzioni amministrative di affidamento, stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi e vigilanza. La Regione conserva solo funzioni collegate ai contributi per la libera circolazione e alla buonuscita degli agenti esonerati.
Da ciò la Corte desume che dal 2011 si è prodotto un trasferimento completo delle funzioni gestionali e finanziarie ai Comuni capoluogo. La Regione trasferisce un monte risorse omnicomprensivo e vincolato, ma non ha più alcun obbligo diretto verso le aziende concessionarie. Il trasferimento di risorse sarebbe privo di senso se la titolarità passiva del rapporto restasse in capo alla Regione trasferente.
Quanto alla mancata abrogazione degli artt. 49 e 56 della l.r. n. 62/1983, essa non sostiene la tesi della permanenza della titolarità regionale: la l.r. n. 1/2011 ha attuato la delega contenuta nell’art. 59 della stessa legge regionale in chiave semplificatoria. La l.r. n. 9/2012, pur successiva ai costi del 2011, non è decisiva, perché il mutamento della titolarità risale già al 2011. Il precedente relativo alle annualità antecedenti non tocca la questione.
Il ricorso è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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