Protocollo d’intesa sanitaria, qualificazione come affitto d’azienda ed esclusione dell’accreditamento (Cass. civ. Sez. I n. 1408 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Protocollo di Intesa con cui un’azienda ospedaliera pubblica si avvale di una casa di cura privata, che mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale infermieristico e tecnico ma non dispone di medici alle proprie dipendenze, va ricondotto allo schema dell’affitto di azienda. In tale assetto la casa di cura non eroga prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l’attività medica resta affidata ai sanitari dell’azienda concedente, con la conseguenza che non è necessario l’accreditamento istituzionale ai fini della validità ed efficacia della convenzione. La natura pubblicistica del contesto in cui la convenzione è destinata a operare non è incompatibile con la configurazione di un contratto atipico a contenuto di affitto d’azienda, né rende indispensabile un accreditamento in difetto dell’elemento caratterizzante della prestazione sanitaria da parte di medici abilitati.
Il Fatto
Una casa di cura ha convenuto in giudizio l’azienda ospedaliera affidante per ottenere il pagamento dell’importo residuo di alcune fatture emesse in base a un Protocollo di Intesa, deducendo che l’ente aveva unilateralmente rideterminato in diminuzione gli importi pattuiti. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione e la nullità del Protocollo, proponendo domanda riconvenzionale di ripetizione.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni, riconducendo il rapporto alle sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 e all’affitto di azienda, e ha accolto la domanda attrice. La Corte d’appello, in riforma, ha qualificato il Protocollo come strumento per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e ne ha dichiarato la nullità per difetto dell’accreditamento istituzionale. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso autonomo, a pochi minuti di distanza, sia l’azienda sanitaria sia la casa di cura.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio qualifica come principale il ricorso proposto per primo e come incidentale quello successivo, in applicazione dell’orientamento secondo cui ogni impugnazione successiva alla prima si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma, nel rispetto del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (Sez. 3 n. 36057 del 2021). L’esame del ricorso incidentale assume priorità logica, perché il ricorso principale ne presuppone il rigetto.
Nel merito la Corte censura l’apoditticità e la contraddittorietà della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha considerato che l’accreditamento è il provvedimento con cui una struttura sanitaria viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della pubblica amministrazione e assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (Sez. Un. n. 16336 del 2019). Nel caso concreto, il Protocollo prevedeva che la casa di cura non disponesse di medici propri e che il personale medico fosse assegnato dall’azienda ospedaliera.
La Corte valorizza quindi la giurisprudenza delle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, che — pur con efficacia di giudicato solo sulla giurisdizione — costituisce precedente autorevole: le ordinanze n. 9191 del 2012, n. 19062 del 2012 e n. 3273 del 2013 hanno ravvisato nel Protocollo gli elementi propri del contratto di affitto di azienda. Nella medesima direzione si colloca la Sez. 3 n. 25844 del 2017, resa tra le stesse parti, secondo cui, in mancanza dell’effettuazione di cure mediche e chirurgiche, la prestazione non è qualificabile come sanitaria e non richiede l’accreditamento.
La Corte rileva inoltre l’erronea evocazione, da parte della sentenza impugnata, della pronuncia n. 11600 del 2018, estranea all’oggetto della controversia. Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9200 del 2022, invocata dall’azienda, il Collegio ne circoscrive la portata: essa risponde all’esigenza di ribadire la persistenza dei poteri pubblici e non è incompatibile con la configurazione di un contratto atipico a contenuto di affitto di azienda. Decisiva resta l’assenza di medici alle dipendenze della casa di cura, che metteva a disposizione solo struttura e personale infermieristico e tecnico.
Da qui l’accoglimento del ricorso incidentale, l’assorbimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Non sussistono i presupposti del contributo unificato ulteriore, essendo il motivo del ricorso principale assorbito.
Nota della Redazione
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