La correzione dell’errore materiale rettifica il richiamo al principio di diritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21211 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, nella parte conclusiva della motivazione, a un “seguente principio di diritto” non seguito da alcuna enunciazione integra un errore materiale emendabile d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., allorché i principi che il giudice del rinvio dovrà applicare risultino già compiutamente esposti nel corpo del provvedimento. La correzione è opportuna perché la formula incompleta può ingenerare dubbi sulla completezza della decisione. Il rimedio non incide sul contenuto dispositivo, ma ripristina la coerenza testuale tra motivazione e parte finale, sostituendo al riferimento al “seguente” principio quello al principio “suesteso”.
Il Fatto
Con ordinanza la Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso proposto dalla lavoratrice nei confronti della società, cassando con rinvio la sentenza della corte d’appello che aveva respinto le domande relative al pagamento di ferie non godute. Nella parte finale della motivazione del provvedimento di cassazione, a pag. 14, era rimasta la frase con cui la corte del merito veniva invitata a decidere sulle spese applicando il “seguente principio di diritto”, senza che a tale frase facesse seguito alcuna enunciazione: subito dopo compariva il dispositivo.
La ricorrente ha quindi proposto istanza di correzione dell’ordinanza, deducendo il difetto di completezza di quella formula.
La Motivazione della Corte
La Corte ha qualificato la frase come errore materiale. Il riferimento a un principio “seguente” che non segue a nulla può, in effetti, ingenerare dubbi circa la completezza della decisione: chi legge il provvedimento di rinvio è indotto a ritenere che manchi l’enunciazione del criterio da applicare.
Il Collegio ha però rilevato che i principi che la corte del merito dovrà applicare in sede di rinvio sono già compiutamente enunciati nel corpo dell’ordinanza. Il vuoto è dunque solo testuale, non sostanziale: non manca la regola di giudizio, ma la sua indicazione formale nella parte finale.
Su questa base la Corte ha ritenuto opportuna la correzione d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’intervento è stato disposto nel senso che, a pag. 14, là dove è scritto “La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:”, deve leggersi e intendersi “La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il suesteso principio di diritto”.
La rettifica sostituisce così il rinvio a un principio inesistente con il richiamo al principio già esposto in precedenza. Il dispositivo manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.