Motivazione avviso di liquidazione e spese per l’intero processo (Cass. civ. Sez. V n. 21210 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione è nullo per difetto di motivazione quando, pur contenendo gli estremi dell’atto tassato, ometta l’indicazione della base imponibile, delle aliquote applicate e dei criteri tariffari seguiti, così non consentendo al contribuente di individuare il criterio di liquidazione in concreto adottato. L’obbligo di cui all’art. 7, legge n. 212 del 2000 impone che base imponibile e aliquota siano desumibili dall’atto, sia pure all’esito di un mero calcolo matematico. In tema di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito anteriori al giudizio di legittimità, che risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto alla liquidazione delle spese dell’intero processo: la mancata statuizione, in presenza di formale richiesta, integra omissione censurabile in sede di legittimità. Il giudice deve liquidare spese ed onorari in modo distinto per ciascun grado, non essendo sufficiente un importo unico, forfettario ed onnicomprensivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello dei contribuenti avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di liquidazione con i quali si era rideterminata l’imposta di registro dovuta su un atto di divisione di patrimonio immobiliare pervenuto ai condividenti in parte per successione e in parte per donazione.
I contribuenti resistono e propongono ricorso incidentale, censurando la statuizione sulle spese processuali resa dal giudice del rinvio.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la divisione, per la presenza di masse plurime, avrebbe dovuto essere qualificata come atto parzialmente traslativo e non dichiarativo. Lamenta, inoltre, l’erroneo annullamento dell’atto per difetto di motivazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’art. 7, legge n. 212 del 2000 esige che il contribuente possa individuare base imponibile e aliquota, dovendo l’Ufficio esplicitare con chiarezza i criteri seguiti nel calcolo ogniqualvolta la fattispecie presenti profili di complessità (Cass. n. 26340 del 2021; Cass. n. 11284 del 2022). È necessaria l’indicazione del provvedimento tassato, dei criteri di calcolo, dei riferimenti normativi e tariffari, della base imponibile, dell’aliquota e dell’imposta (Cass. n. 30084 del 2021; Cass. n. 18389 del 2018).
Nel caso concreto, l’avviso recava gli estremi dell’atto tassato, ma mancava del tutto dell’indicazione della base imponibile incisa, delle aliquote e dei criteri tariffari, limitandosi a evocare comunioni plurime tra i medesimi condividenti, senza indicare l’ammontare delle singole masse. L’atto risulta perciò illegittimo per difetto di motivazione.
Poiché tale ratio decidendi è alternativa e autonoma rispetto alla qualificazione della divisione, il ricorso principale è respinto sotto questo profilo.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ribadisce che la parte soccombente nei gradi di merito e poi vittoriosa in rinvio ha diritto alla liquidazione delle spese dell’intero processo (Cass. n. 1407 del 2020; Cass. n. 15868 del 2015). La liquidazione deve avvenire in modo distinto per ciascun grado e per ciascuna fase, per consentire il controllo sui criteri e sulle tabelle (Cass. n. 15533 del 2022; Cass. n. 23919 del 2020). La liquidazione unica e onnicomprensiva per legittimità e rinvio è contraria a tali principi. Il ricorso incidentale è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Nota della Redazione
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