Licenziamento collettivo e comparazione estesa a tutte le sedi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10190 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la delimitazione della platea dei lavoratori a una sola unità produttiva è illegittima quando le ragioni tecnico-produttive poste a fondamento della scelta siano esposte in modo del tutto standardizzato e incentrate sulla sola dislocazione geografica del personale, senza considerare il livello di professionalità dei singoli e le competenze acquisibili con una normale formazione di riqualificazione. La comparazione tra dipendenti non è esigibile solo quando risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali; l’eventuale aggravio di costi per i trasferimenti non integra causa di esclusione. La violazione dei criteri di scelta integra un vizio sostanziale e non meramente formale, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970.
Il Fatto
La società datrice di lavoro intimava il licenziamento a una lavoratrice nell’ambito di una procedura di mobilità avviata con comunicazione del 22.12.2017, riferita alla sola sede di L’Aquila. Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso e ordinava la reintegrazione, con la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. La Corte d’Appello di L’Aquila respingeva il reclamo della società, rilevando che la platea era stata immotivatamente circoscritta alla sede aquilana, mentre le professionalità dei lavoratori licenziati erano comparabili a quelle presenti nelle altre sedi e il passaggio ad altri settori produttivi non richiedeva formazione onerosa.
La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, articolati su profili di nullità processuale, carenza di interesse ad agire, omesso svolgimento dell’istruttoria, corretta lettura della disciplina sulla comparazione e sul sistema sanzionatorio. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Rilevato il fallimento della ricorrente, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per le comunicazioni al curatore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto integralmente il ricorso, richiamando il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda la funzione nomofilattica. Tutte le questioni erano già state esaminate e ritenute inammissibili o non fondate in decisioni rese sulla stessa vicenda, talché, in assenza di ragioni nuove, la Corte si è riportata alla motivazione dei precedenti richiamati.
Il primo motivo è inammissibile, perché le censure sulla domanda di condanna generica e sull’infrazionabilità dei crediti non erano state trattate nella decisione impugnata e non ne erano indicati i tempi di introduzione in primo grado; nel merito, il ricorso introduttivo aveva avanzato una domanda di condanna generica al risarcimento. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi: la ricorrente insiste sulla genericità del ricorso cumulativo, ma non confuta la lettura dell’atto introduttivo operata dalla Corte territoriale.
Il quarto motivo è infondato: la Corte distrettuale ha implicitamente respinto l’istanza istruttoria sulle posizioni personali, valorizzando le griglie di comparazione non contestate, che per ciascun profilo professionale evidenziavano professionalità comparabili presso le sedi ove non era stata avviata alcuna riduzione. Il quinto motivo è infondato: si ribadiscono gli orientamenti consolidati sull’irrilevanza dell’aggravio di costi per i trasferimenti, rispondendo la regola legale all’esigenza di minimo impatto sociale, e sulla possibilità di circoscrivere la platea solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che le ragioni tecnico-produttive erano esposte in modo standardizzato, trascurando professionalità e competenze riqualificabili on the job. Il sesto motivo è infondato: quando il progetto coinvolge più unità produttive ma il datore tiene conto unilateralmente dell’appartenenza territoriale a una sola, si determina violazione dei criteri di scelta, con applicazione del comma 4 dell’art. 18 novellato ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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