Riassunzione in rinvio non impone la riproposizione delle domande (Cass. civ. Sez. II n. 21253 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di riassunzione del processo dinanzi al giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., non dà luogo a un nuovo procedimento ma a una prosecuzione dei precedenti gradi di merito; esso ha funzione meramente ripetitiva delle richieste già avanzate negli atti processuali anteriori, sicché il suo contenuto può essere integrato da questi ultimi e non è richiesta la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate. Ne consegue che la mancata riproposizione, nell’atto di riassunzione, di una domanda già introdotta nei gradi di merito non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, occorrendo a tal fine una chiara e inequivoca manifestazione di volontà desumibile dalla complessiva condotta processuale della parte. La preclusione dell’art. 346 cod. proc. civ. non è direttamente applicabile al giudizio di rinvio, rilevando solo per verificare se domande ed eccezioni non accolte in primo grado siano state ritualmente introdotte nella fase di appello. Il giudice del rinvio, infine, non incorre nel vizio di ultrapetizione ove pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata.
Il Fatto
Nel 1997 la promissaria acquirente e il promittente venditore, legale rappresentante di una società, stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Nella stessa data le parti sottoscrivono due contratti alternativi: una compravendita definitiva relativa a un primo immobile e un secondo preliminare, avente come promittente venditrice la società, subordinato alla condizione risolutiva della cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul primo bene.
La promissaria agisce in giudizio per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.; i convenuti resistono con domande riconvenzionali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Corte di cassazione, con sentenza rescindente, cassa con rinvio ritenendo erronea la preclusione opposta alla produzione dei documenti sulla regolarità edilizia. Il giudice del rinvio accoglie la domanda ex art. 2932 cod. civ. e dichiara risolto il contratto di compravendita. Propongono ricorso per cassazione la società e il venditore con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi investono l’identificazione dell’oggetto del giudizio di rinvio. I ricorrenti sostengono che, non essendo state reiterate nell’atto di riassunzione le conclusioni di appello, le relative domande dovessero intendersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..
La Corte respinge la tesi richiamando un orientamento consolidato. L’atto di riassunzione si configura come meramente ripetitivo delle richieste avanzate negli atti precedenti, e non esige la medesima precisione espositiva dell’atto introduttivo o dell’atto di appello (Cass. n. 37200/2022). Esso deve solo esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole (Cass. n. 3883/2017), e il giudice del rinvio non incorre in ultrapetizione ove decida l’intera domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (Cass. n. 30529/2017).
Quanto all’art. 346 cod. proc. civ., il Collegio precisa che l’incidenza della norma non riguarda direttamente il giudizio di rinvio, ma opera solo per accertare se domande ed eccezioni non accolte in primo grado siano state ritualmente introdotte in appello. La rinuncia a una domanda già proposta non può desumersi dal mero modo di formulazione dell’atto di riassunzione, richiedendo una manifestazione inequivoca (Cass. n. 12756/2024; Cass. n. 1265/2024; Cass. n. 4070/2019).
La Corte esamina poi il quarto, quinto e sesto motivo, relativi all’offerta di pagamento del prezzo. Richiama il principio secondo cui, se il pagamento è previsto alla stipula del definitivo, il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932, secondo comma, cod. civ. è soddisfatto con la proposizione della domanda, perché in essa implicito, e il pagamento va imposto come condizione dell’effetto traslativo (Cass. n. 14372/2018; Cass. n. 25185/2008). L’offerta formulata in primo grado deve quindi considerarsi reiterata in appello.
Il settimo motivo denuncia l’omessa pronuncia sull’impossibilità di imputare al prezzo del bene promesso dalla società quanto pagato al venditore persona fisica. La Corte esclude il vizio: l’imputazione è stata operata dal giudice di merito sul presupposto del collegamento tra i due contratti, valutazione riservata al merito (Cass. n. 28324/2023). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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